31 maggio 2024 – Info Pillole

RIMBORSI FORFETARI FINO A 400 EURO PER I VOLONTARI

Il recente DL SPORT, approvato in Consiglio dei Ministri il 23 maggio 2024 introduce importanti novità in tema di lavoro sportivo.

La previsione di rimborsi spesa forfetari fino a 400 euro mensili a favore dei volontari per le spese sostenute anche nel proprio comune di residenza, ma solo in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi. Si potrà riconoscere il rimborso solo se la Federazione o Ente affiliante abbia previamente deliberato sulle tipologie di spese e altre attività del volontario per le quali è ammesso il rimborso. Le ASD/SSD committenti, inoltre, dovranno comunicare al RASD l’identità dei volontari beneficiari il rimborso entro la fine del mese successivo al trimestre di svolgimento delle prestazioni sportive. Tali rimborsi sono da considerarsi esentasse.

LO SCONTO INPS PER I CO.CO.CO. SPORTIVI

Una delle agevolazioni più apprezzate, introdotte dalla Riforma dello Sport, è lo “sconto”, valevole fino al 31 dicembre 2027, sulla contribuzione previdenziale dei collaboratori sportivi. L’imponibile (quota compenso oltre la soglia dei 5.000 euro) sul quale calcolare il contributo INPS dovuto, applicando l’aliquota del 25% o del 24% è, infatti, ridotto della metà. Non si riduce, invece, la base imponibile sulla quale applicare le aliquote aggiuntive (c.d. contributi minori) previste a tutela della malattia, maternità, degenza ospedaliera e disoccupazione, che quindi vengono garantiti per intero.

Ricordiamo che la contribuzione è a carico della ASD/SSD committente nella misura dei 2/3 perché la restante quota (1/3) è a carico del collaboratore (trattenuta in sede di pagamento del compenso).

Il pagamento deve avvenire tramite modello F24 per la totalità della contribuzione dovuta, utilizzando la causale tributo:

  • CXX per i soggetti per i quali si applica l’aliquota complessiva al 27,03%;
  • C10 per i soggetti per i quali si applica l’aliquota del 24 per cento.

Il Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche è in grado di generare il modello F24 per il pagamento.

TRASMISSIONE UNIEMENS PER COMPENSI SPORTIVI OLTRE 5.000 EURO

In tema di compensi sportivi ricordiamo che è obbligo di Legge che l’ASD/SSD richieda al collaboratore, prima di effettuare ogni pagamento del compenso, una autocertificazione in cui questi dichiari che, con riferimento a tutti i rapporti di collaborazione (compresi quelli intercorsi con altri committenti), non sia stata superata la soglia di € 5.000 annui.

L’INPS ha chiarito che concorrono alla determinazione della soglia di € 5.000,00 annui, oltre i compensi per co.co.co sportivo e Partita IVA sportiva anche i compensi per lavoro autonomo occasionale svolta in altri settori.

Il Dipartimento dello Sport ha chiarito che l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS da parte del Collaboratore scatta alla firma del contratto e prescinde dal superamento o meno della soglia esenzione dei 5.000 euro.

L’ASD/SSD committente, in ogni caso deve, deve:

  • registrare il contratto al RASD entro il giorno 30 del mese successivo alla stipula;
  • registrare il pagamento del compenso entro i primi giorni del mese successivo alla data del bonifico;
  • consegnare al collaboratore e trasmettere all’Agenzia delle Entrate apposita certificazione dei compensi (CU) entro il 16 marzo dell’anno successivo.

Al superamento della soglia dei 5.000 euro l’ASD/SSD committente deve:

  • versare i contributi INPS entro il giorno 16 del mese successivo al pagamento del compenso;  
  • trasmettere all’INPS il flusso dei dati retributivi (UNIEMENS) entro la fine del mese successivo a quello di riferimento.

Il modello UNIEMENS può essere elaborato attraverso l’apposita funzione all’interno del RAS e trasmesso all’INPS dalla stessa ASD/SSD committente oppure tramite un Consulente del Lavoro.

QUANDO TASSARE L’AFFITTO DELLO SPAZIO FRA ASD

L’affitto di spazi o impianti sportivi a fronte di corrispettivo in denaro effettuato fra ASD/SSD può godere di una speciale esenzione fiscale (IRES, IRAP e IVA) solo se tale operazione avvenga tra ASD/SSD che

svolgono analoga attività sportiva; sono affiliati alla medesima FSN/EPS/DSA.

Sebbene la Riforma dello Sport abbia incluso l’attività di gestione di impianti sportivi tra le “attività diverse o secondarie“ rispetto alle attività sportive principali, i relativi ricavi non concorreranno alla verifica di prevalenza delle attività sportive sulle attività secondarie (vincolo introdotto dalla Riforma dello Sport).

In merito all’IVA, invece, a seguito delle novità in vigore a partire dal prossimo 01.01.2025 la messa a disposizione degli spazi tra le operazioni da assoggettare ad aliquota IVA ordinaria del 22%.