TRASFERIMENTO DI UN ATLETA FRA ASD/SSD – ASPETTI FISCALI

Il premio di addestramento e formazione tecnica, disciplinato dal D.Lgs. 36/2021, è un compenso economico che una società sportiva professionistica è tenuta a versare a favore della ASD/SSD che ha contribuito alla formazione di un atleta, quando quest’ultimo stipula il suo primo contratto da professionista.

L’entità del premio è determinata sulla base di parametri stabiliti dalle Federazioni Sportive Nazionali, dagli Enti di Promozione Sportiva o dalle Discipline Sportive Associate di riferimento. La società che stipula il contratto professionistico con l’atleta è obbligata a corrispondere il premio, nei termini e con le modalità definite dalle norme federali.

In questo caso le somme incassate dalla ASD/SSD che hanno contribuito alla formazione dell’atleta, pur essendo soggette ad obbligo di fatturazione, non rilevano ai fini IRES solo se l’ASD/SSD ha optato per il regime di cui alla L.398/91 e sono sempre esenti da IVA (art. 10 del DPR 633/72)

Il D.Lgs. 36/2021 estende il riconoscimento del premio non solo alle società professionistiche, ma anche ad ASD/SSD che svolgono un ruolo nell’addestramento e nella formazione tecnica dell’atleta durante il suo percorso dilettantistico, rafforzando il legame tra i vari livelli dello sport e promuovendo la crescita del sistema sportivo nel suo complesso.

A tal fine:

  • L’atleta deve aver stipulato un contratto di lavoro sportivo (anche a livello dilettantistico, se rilevante);
  • La Federazione Sportiva Nazionale (FSN), l’Ente di Promozione Sportiva (EPS) o la Disciplina Sportiva Associata (DSA) a cui l’ASD/SSD è affiliata stabilisce le modalità e i criteri per determinare il premio.

L’importo è determinato sulla base di parametri specifici fissati dalle Federazioni o dagli Enti sportivi di riferimento e le modalità di pagamento e i tempi sono definiti dai regolamenti federali applicabili.

Quando il premio addestramento e formazione tecnica è corrisposto da ASD/SSD a favore di altre ASD/SSD le somme incassate non rilevano fiscalmente sia ai fini IVA che IRES.