ASD/SSD: POSSIBILE ESERCITARE ATTIVITA’ SPORTIVA OVUNQUE?
Una questione sempre da affrontare da parte dei gestori e dirigenti di ASD/SSD riguarda la destinazione d’uso dei locali individuati per l’esercizio dell’attività istituzionale sportiva.
Sull’argomento è di recente intervenuta la Riforma dello Sport (art. 7-bis del D.Lgs. 36/2021introdotto dal correttivo D.Lgs. 120/2023) stabilendo quanto segue:
“Lo svolgimento di attività sportive da parte degli enti di cui all’articolo 6, comma 1, non è subordinato alla destinazione urbanistica dei locali ove essa viene esercitata, ove ciò avvenga in conformità alle normative di sicurezza e igienico-sanitarie.”
In altre parole, ASD/SSD e altri enti sportivi dilettantistici riconosciuti, possono svolgere le loro attività anche in immobili non classificati urbanisticamente come “sportivi”, a condizione che:
- siano rispettate tutte le normative in materia di sicurezza (es. antincendio, uscite di emergenza, ecc.);
- siano rispettate le norme igienico-sanitarie applicabili al tipo di attività.
In sostanza non è possibile ignorare le normative edilizie o le autorizzazioni sanitarie stabilite a livello locale (Leggi Regionali e/o Comunali). Il luogo prescelto per l’esercizio dell’attività istituzionale sportiva, dunque, dovrà:
- essere idoneo sotto il profilo strutturale e igienico;
- avere agibilità per il tipo di attività svolta;
- rispettare le regole comunali in materia
Ogni Comune, infatti, può adottare regolamenti specifici che disciplinano, per esempio, capienza massima, presenza di spogliatoi, servizi igienici, requisiti acustici, ecc.
Facciamo qualche esempio:
- Un’ASD può svolgere yoga in un locale accatastato come ufficio, se sono rispettate le norme di sicurezza e igiene.
- Una SSD può allestire una sala per corsi di ginnastica dolce in un ex capannone industriale, se ottiene le autorizzazioni richieste e garantisce la sicurezza degli spazi.
Non è invece consentito utilizzare un seminterrato privo di uscite di sicurezza o ventilazione adeguata, anche se l’attività è blanda o a numero chiuso.
In conclusione, l’art. 7-bis del D.Lgs. 36/2021 consente alle ASD/SSD di svolgere attività sportiva anche in spazi “non sportivi”, ma ciò non significa che si possa agire in modo disinvolto o senza regole. La destinazione d’uso dell’immobile non è più un ostacolo, ma rimane essenziale garantire sicurezza e igiene per tutelare soci, utenti e responsabili.