ASD/SSD: POSSIBILE ESERCITARE ATTIVITA’ SPORTIVA OVUNQUE?

Una questione sempre da affrontare da parte dei gestori e dirigenti di ASD/SSD riguarda la destinazione d’uso dei locali individuati per l’esercizio dell’attività istituzionale sportiva.

Sull’argomento è di recente intervenuta la Riforma dello Sport (art. 7-bis del D.Lgs. 36/2021introdotto dal correttivo D.Lgs. 120/2023) stabilendo quanto segue:

“Lo svolgimento di attività sportive da parte degli enti di cui all’articolo 6, comma 1, non è subordinato alla destinazione urbanistica dei locali ove essa viene esercitata, ove ciò avvenga in conformità alle normative di sicurezza e igienico-sanitarie.”

In altre parole, ASD/SSD e altri enti sportivi dilettantistici riconosciuti, possono svolgere le loro attività anche in immobili non classificati urbanisticamente come “sportivi”, a condizione che:

  • siano rispettate tutte le normative in materia di sicurezza (es. antincendio, uscite di emergenza, ecc.);
  • siano rispettate le norme igienico-sanitarie applicabili al tipo di attività.

In sostanza non è possibile ignorare le normative edilizie o le autorizzazioni sanitarie stabilite a livello locale (Leggi Regionali e/o Comunali). Il luogo prescelto per l’esercizio dell’attività istituzionale sportiva, dunque, dovrà:

  • essere idoneo sotto il profilo strutturale e igienico;
  • avere agibilità per il tipo di attività svolta;
  • rispettare le regole comunali in materia

Ogni Comune, infatti, può adottare regolamenti specifici che disciplinano, per esempio, capienza massima, presenza di spogliatoi, servizi igienici, requisiti acustici, ecc.

Facciamo qualche esempio:

  • Un’ASD può svolgere yoga in un locale accatastato come ufficio, se sono rispettate le norme di sicurezza e igiene.
  • Una SSD può allestire una sala per corsi di ginnastica dolce in un ex capannone industriale, se ottiene le autorizzazioni richieste e garantisce la sicurezza degli spazi.

Non è invece consentito utilizzare un seminterrato privo di uscite di sicurezza o ventilazione adeguata, anche se l’attività è blanda o a numero chiuso.

In conclusione, l’art. 7-bis del D.Lgs. 36/2021 consente alle ASD/SSD di svolgere attività sportiva anche in spazi “non sportivi”, ma ciò non significa che si possa agire in modo disinvolto o senza regole. La destinazione d’uso dell’immobile non è più un ostacolo, ma rimane essenziale garantire sicurezza e igiene per tutelare soci, utenti e responsabili.