RISCHIO PERDITA PATRIMONIO PER LE ONLUS
Sul sito dell’Agenzia delle Entrate è disponibile l’elenco delle ONLUS iscritte all’Anagrafe alla data del 22.11.2021 (per consultare la lista clicca QUI).
Per questi enti si è ormai entrati nella fase conclusiva del percorso di transizione verso il Terzo settore.
La disciplina fiscale delle ONLUS, prevista dal D.Lgs. 460/1997, è stata definitivamente abrogata a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025.
Dal 1° gennaio 2026, quindi:
- la qualifica di ONLUS non esiste più;
- è soppressa anche l’Anagrafe delle ONLUS.
Fino alla chiusura del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025, le ONLUS possono continuare ad applicare il regime fiscale previgente, anche se l’esercizio non coincide con l’anno solare.
Le ex ONLUS che intendono proseguire l’attività all’interno del Terzo settore devono presentare domanda di iscrizione al RUNTS entro il 31 marzo 2026. Il rispetto di questo termine è fondamentale perché consente il passaggio in continuità dalla qualifica di ONLUS a quella di Ente del Terzo Settore (ETS), evitando conseguenze patrimoniali rilevanti.
In caso di mancata iscrizione al RUNTS, oppure di iscrizione non perfezionata entro il 31 marzo 2026, la normativa prevede l’obbligo di devolvere il patrimonio incrementale, cioè il patrimonio formatosi durante il periodo in cui l’ente ha beneficiato della qualifica di ONLUS.
Se l’iscrizione al RUNTS dovesse avvenire durante il 2023, tuttavia, la ONLUS verrebbe cancellata dall’attuale Anagrafe perdendo così la possibilità di avvalersi delle agevolazioni di cui al D.Lgs.n. 460/1997 senza poter accedere ai regimi fiscali di favore riconosciuti dal CTS che saranno operativi solo a partire (presumibilmente) dal 2024. Per questo motivo l’eventuale iscrizione al RUNTS dovrà essere effettuata opportunamente dal 01.01.2024 al 31.03.2024. Le richieste effettuate oltre tale data comporteranno l’obbligo di devoluzione del patrimonio “incrementale”. L’obbligo di devoluzione sorge anche nel caso in cui la domanda venga presentata tempestivamente ma l’iscrizione venga successivamente rigettata.
L’iscrizione al RUNTS consente invece:
- di conservare integralmente il patrimonio;
- di continuare a perseguire le finalità istituzionali;
- di accedere al nuovo quadro civilistico e fiscale previsto dal Codice del Terzo Settore.
Le ONLUS che intendono iscriversi al RUNTS devono innanzitutto adeguare lo statuto alle disposizioni del Codice del Terzo Settore, in funzione della qualifica che intendono assumere (APS, ODV, impresa sociale, ecc.).
Alla domanda di iscrizione devono essere allegati:
- atto costitutivo;
- statuto aggiornato;
- ultimi due bilanci approvati.
Per le ONLUS dotate di personalità giuridica, la procedura deve essere curata da un notaio, che verifica la conformità statutaria e il possesso dei requisiti patrimoniali e provvede al deposito presso il RUNTS.
Si ricorda infine che le ONLUS già iscritte, alla data del 22 novembre 2021, nei registri delle ODV o delle APS sono state (o saranno) iscritte automaticamente al RUNTS tramite il meccanismo della trasmigrazione, ferma restando la verifica del possesso dei requisiti previsti dal Codice del Terzo Settore.


