OPERAZIONI CON L’ESTERO DEI FORFETARI

Nei rapporti con soggetti residenti in Paesi UE o extra UE, le operazioni effettuate nell’ambito dell’attività d’impresa o professionale, per i contribuenti che applicano il regime forfetario, non prevedono l’addebito dell’IVA sulle fatture emesse ma comportano specifici obblighi IVA in relazione agli acquisti da soggetti esteri, seppur senza diritto alla detrazione dell’imposta.

Per l’effettuazione delle operazioni con l’UE è necessaria la preventiva iscrizione al VIES.

Di seguito si riepilogano gli adempimenti da osservare.

EMISSIONE DI FATTURE VERSO SOGGETTI ESTERI

Prestazioni di servizi verso soggetti UE (titolari di partita IVA)

Le prestazioni di servizi rese a soggetti UE passivi IVA non sono soggette a IVA in Italia ai sensi dell’art. 7-ter del DPR 633/1972. Nella fattura deve essere indicata la seguente dicitura:

“Operazione non soggetta a IVA ai sensi dell’art. 7-ter DPR 633/72 – reverse charge”.

Va presentato telematicamente il modello Intrastat Servizi

Prestazioni di servizi verso soggetti extra UE

Le prestazioni di servizi rese a soggetti extra UE non sono soggette a IVA in Italia ai sensi dell’art. 7-ter del DPR 633/1972. Nella fattura deve essere indicata la seguente dicitura:

“Operazione non soggetta a IVA ai sensi dell’art. 7-ter DPR 633/72”

Cessione di beni a soggetti UE in possesso di partita IVA

Le cessioni di beni effettuate da contribuenti in regime forfetario non costituiscono cessioni intracomunitarie non imponibili. L’operazione è fuori campo IVA per mancanza del presupposto soggettivo.

Nella fattura deve essere indicata la seguente dicitura:

“Operazione fuori campo IVA ai sensi dell’art. 1, commi 58 e seguenti, Legge 190/2014 – regime forfetario”

RICEZIONE DI FATTURE DA SOGGETTI ESTERI

Prestazioni di servizi ricevute da soggetti UE

Il contribuente è tenuto ad assolvere l’IVA in Italia mediante integrazione/autofattura elettronica trasmessa tramite SDI (codice TD17). L’IVA, la cui aliquota è stabilita in base al tipo di operazione svolta (ordinariamente 22%), deve essere versata entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

Prestazioni di servizi ricevute da soggetti extra UE

Il contribuente è tenuto a emettere autofattura elettronica tramite SDI (codice TD17) con applicazione dell’IVA italiana. L’IVA, la cui aliquota è stabilita in base al tipo di operazione svolta (ordinariamente 22%), deve essere versata entro il giorno 16 del mese successivo.

Acquisto di beni da soggetti UE

Sugli acquisti di beni provenienti da altri Stati membri dell’Unione Europea, il contribuente in regime forfetario, fino all’importo complessivo annuo di 10.000 euro, non effettua acquisti intracomunitari ai sensi dell’art. 38, comma 5, lett. c), D.L. 331/1993, e l’IVA è assolta nel Paese del fornitore. Oltre tale soglia, ovvero in caso di opzione o mancato addebito dell’IVA da parte del fornitore, il contribuente è tenuto ad effettuare l’acquisto intracomunitario con integrazione/autofattura elettronica via SdI (codice TD18) e al versamento dell’IVA in Italia. Il versamento dell’imposta deve avvenire entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

Acquisto di beni da soggetti extra UE

Gli acquisti di beni da Paesi extra UE costituiscono importazioni.
L’IVA e gli eventuali dazi sono assolti in Dogana secondo le regole ordinarie.
Non sono previsti ulteriori adempimenti IVA interni.