INVESTIMENTI AGEVOLATI CON LA ZES UNICA 2026 – 2028

La Legge di bilancio 2026 (L. 199/2025) ha prorogato il credito d’imposta ZES unica Mezzogiorno per gli anni 2026, 2027 e 2028, confermando un’importante agevolazione fiscale a favore delle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali destinati a strutture produttive localizzate nei territori agevolati.

Per quanto non espressamente modificato, continuano ad applicarsi – in quanto compatibili – le disposizioni attuative già previste dal decreto 17 maggio 2024, garantendo continuità con la disciplina operativa degli anni precedenti.

Il credito d’imposta spetta per investimenti effettuati in strutture produttive situate nella ZES unica, che comprende Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, alcuni territori delle Regioni Marche e Umbria, alcuni Comuni dell’Abruzzo.

Possono beneficiare del credito tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile, già operative o che si insediano nella ZES unica, a condizione che realizzino investimenti agevolabili.

Sono invece escluse imprese in stato di liquidazione, scioglimento o in difficoltà e le imprese operanti nei seguenti settori: industria siderurgica – industria carbonifera – trasporti (ad eccezione di magazzinaggio e attività di supporto) – energia – telecomunicazioni – credito e assicurazioni – imprese dei settori agricolo, pesca e acquacoltura – investimenti relativi a beni destinati alla vendita o materiali di consumo.

Il credito d’imposta riguarda investimenti rientranti in un progetto di investimento iniziale, aventi ad oggetto:

  • l’acquisto, anche tramite leasing, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature destinati a strutture produttive esistenti o di nuova realizzazione nella ZES unica;
  • l’acquisto di terreni e la realizzazione, acquisizione o ampliamento di immobili strumentali agli investimenti.

Il valore di terreni e immobili non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato. Non è quindi agevolabile il solo acquisto dell’immobile.

Il credito d’imposta può essere riconosciuto fino al 60% del costo complessivo dell’investimento, con un massimale per singolo progetto di 100 milioni di euro. L’investimento minimo richiesto per accedere all’agevolazione è di 200.000 euro.

La normativa non ha modificato la misura teorica del credito d’imposta, ma l’ammontare effettivamente fruibile sarà determinato a consuntivo dall’Agenzia delle Entrate, in base al rapporto tra:

  • risorse disponibili;
  • crediti complessivamente richiesti.

La percentuale definitiva sarà resa nota con apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

L’accesso all’agevolazione avviene con un primo step col quale va indicato l’ammontare delle spese che si prevede di sostenere:

  • dal 31 marzo al 30 maggio 2026 → investimenti 2026
  • dal 31 marzo al 30 maggio 2027 → investimenti 2027
  • dal 31 marzo al 30 maggio 2028 → investimenti 2028

Successivamente serve ad attestare l’avvenuta realizzazione degli investimenti dichiarati:

  • dal 3 gennaio al 17 gennaio 2027 → investimenti 2026
  • dal 3 gennaio al 17 gennaio 2028 → investimenti 2027
  • dal 3 gennaio al 17 gennaio 2029 → investimenti 2028

L’importo degli investimenti effettivamente realizzati non può superare quello indicato nella comunicazione originaria.

Con apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate saranno approvati i modelli e definite le modalità di invio telematico.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite modello F24, a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento che determina la percentuale effettivamente spettante.

Lo Studio è a disposizione per:

  • valutare la convenienza e la fattibilità dell’investimento;
  • verificare il rispetto dei requisiti soggettivi e oggettivi;
  • assistere l’impresa nella predisposizione e trasmissione delle comunicazioni;
  • monitorare i tempi e il corretto utilizzo del credito d’imposta.