OPERAZIONI CON L’ESTERO DEI FORFETARI
Nei rapporti con soggetti residenti in Paesi UE o extra UE, le operazioni effettuate nell’ambito dell’attività d’impresa o professionale, per i contribuenti che applicano il regime forfetario, non prevedono l’addebito dell’IVA sulle fatture emesse, mentre comportano specifici obblighi IVA in relazione agli acquisti da soggetti esteri, seppur senza diritto alla detrazione dell’imposta.
Di seguito si riepilogano gli adempimenti da osservare.
EMISSIONE DI FATTURE VERSO SOGGETTI ESTERI
Prestazioni di servizi verso soggetti UE (titolari di partita IVA)
Le prestazioni di servizi rese a soggetti UE passivi IVA non sono soggette a IVA in Italia ai sensi dell’art. 7-ter del DPR 633/1972. Nella fattura deve essere indicata la seguente dicitura:
“Operazione non soggetta a IVA ai sensi dell’art. 7-ter DPR 633/72 – reverse charge”
Prestazioni di servizi verso soggetti extra UE
Le prestazioni di servizi rese a soggetti extra UE non sono soggette a IVA in Italia ai sensi dell’art. 7-ter del DPR 633/1972. Nella fattura deve essere indicata la seguente dicitura:
“Operazione non soggetta a IVA ai sensi dell’art. 7-ter DPR 633/72”
Cessione di beni a soggetti UE in possesso di partita IVA
Le cessioni di beni effettuate da contribuenti in regime forfetario non costituiscono cessioni intracomunitarie non imponibili. L’operazione è fuori campo IVA per mancanza del presupposto soggettivo.
Nella fattura deve essere indicata la seguente dicitura:
“Operazione fuori campo IVA ai sensi dell’art. 1, commi 58 e seguenti, Legge 190/2014 – regime forfetario”
RICEZIONE DI FATTURE DA SOGGETTI ESTERI
Prestazioni di servizi ricevute da soggetti UE
Il contribuente è tenuto ad assolvere l’IVA in Italia mediante emissione autofattura elettronica (Codice TD17). L’IVA, nella misura ordinaria (attualmente 22%), deve essere versata entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
L’imposta versata non è detraibile.
Prestazioni di servizi ricevute da soggetti extra UE
Il contribuente è tenuto a emettere autofattura elettronica (codice TD17) con applicazione dell’IVA italiana. L’IVA, nella misura ordinaria (attualmente 22%), deve essere versata entro il giorno 16 del mese successivo. L’imposta versata non è detraibile.
Acquisto di beni da soggetti UE
Sugli acquisti di beni provenienti da altri Stati membri dell’Unione Europea, il contribuente in regime forfetario è tenuto ad va emettere autofattura elettronica (codice TD18) al versamento dell’IVA in Italia. Il versamento dell’imposta deve avvenire entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. L’IVA versata non è detraibile.
Acquisto di beni da soggetti extra UE
Gli acquisti di beni da Paesi extra UE costituiscono importazioni.
L’IVA e gli eventuali dazi sono assolti in Dogana secondo le regole ordinarie.
Non sono previsti ulteriori adempimenti IVA interni.


