25 settembre 2019 – Info Pillole

SANATORIA CON SCADENZA 30.09.2019

Il prossimo 30.09 scade il termine per chiedere l’iscrizione tardiva alle liste del 5 per 1000 per l’anno finanziario 2019.
Il 5 per 1000 rappresenta una voce di ricavo oramai tipica di una ASD poichè è una misura totalmente a carico dello Stato.
In pratica, il contribuente indicando il CF di una ASD nell’apposita sezione della propria dichiarazione dei redditi chiede allo Stato di “deviare” il 5 per 1000 delle imposte dovute a favore della ASD indicata. E’ lo Stato che rinuncia ad una parte delle imposte che dovrebbe incassare. Per ricevere questa donazione le ASD, in possesso di determinati requisiti, devono iscriversi alle liste dei beneficiari, mediante:
– Una istanza (telematica);
– Una raccomandata, contenente una dichiarazione del L.R., da inviare entro il 30.06 dello stesso anno all’Ufficio CONI territorialmente competente.
Una volta accreditata la ASD rimane iscritta nelle liste dei potenziali beneficiari a tempo indeterminato.
Se la ASD dimentica o tarda l’invio di uno o di entrambe gli obblighi descritti in precedenza può “sanare” la questione entro il 30.09 di ogni anno (per l’anno di competenza) con:
– Pagamento di una sanzione pari ad euro 250,00 (tramite F24);
– Adempiere agli obblighi comunicativi di cui sopra.

 

LA RECEPTIONIST NELLE ASD

Nelle palestre, gestite da ASD/SSD, la figura della Receptionist ha spesso creato problemi e contestazioni da parte degli Organi di controllo. Le funzioni di raccolta iscrizioni, tenuta cassa, ecc. sono solitamente formalizzate da un “Co.Co.Co. amministrativo gestionale” che permette al collaboratore di ricevere compensi esentasse (fino a 10.000 euro anno) ma che obbliga l’ASD/SSD ad una serie di adempimenti (comunicazione al Centro Impiego, Cedolino paga, ecc.). Con una recente sentenza n. 121/2019 la Corte Appello di Milano ha chiarito che svolgere l’attività di segreteria (o receptionist) in via esclusiva ed in modo continuativo da oltre 5 anni non può essere un limite all’applicazione delle agevolazioni. Questi elementi, che avevano indotto i contestatori a riconoscere nel lavoratore una figura “professionale” sono stati superati dal principio secondo cui le predette mansioni non esigono particolari “conoscenze tecniche – giuridiche direttamente collegabili all’attività di un lavoratore autonomo professionale”. In sostanza, il problema ricorrerebbe se tali funzioni fossero svolte da professionisti operanti nello specifico settore (es. Commercialista, Ragioniere, ecc.).

 

LO SPORT COME PRESTAZIONE DI WELFARE AZIENDALE

Una ASD, titolare di Partita IVA, può emettere una fattura anche per attività non commerciale. La fattura è un documento giustificativo che non necessariamente implica una deriva fiscale per il relativo ricavo. Quando i fruitori di Centri Sportivi sono beneficiari di prestazioni Welfare da parte del loro datore di lavoro, che sostiene alcune tipologie di spesa per conto del lavoratore (es. sanitarie, sportive ecc.), per giustificare l’avvenuta spesa (poi rimborsata dal datore), viene richiesta al Centro Sportivo una “fattura” anche se il caso riguarda la quota annuale o il corrispettivo periodico per lo svolgimento dell’attività sportiva. In questi casi la ASD può emettere anche una “fattura” indicando che l’importo corrisposto è fuori campo IVA ex art. 4 del d.p.r. 633/1972. Questo nel caso in cui il datore di lavoro (o la “società terza” che eroga il servizio Welfare) si limitino ad un rimborso della spesa contro la presentazione della fattura intestata al dipendente. In caso diverso, quando la società terza stipula un contratto con la ASD e consegna al dipendente un “voucher” per poterlo utilizzare, allora la fattura sarà intestata alla società terza e quindi per l’ASD il ricavo sarà commerciale e soggetto ad IVA al 22%.

 

LA NASPI E I COMPENSI SPORTIVI 

Ancora ieri una mi è stata posta una questione che evidentemente è molto sentita. La NASPI è compatibile con la percezione dei compensi sportivi.
La NASPI è un un ammortizzatore sociale avente lo scopo di fornire sostegno e tutela a chi si trovi in stato di disoccupazione per ragioni indipendenti dalla propria volontà. Chi riceve la NASPI ha l’obbligo di comunicare all’INPS eventuale percezione di ulteriori emolumenti (es. lavoro subordinato, collaborazione coordinata e continuativa o autonomo anche occasionale) al fine di verificare il rispetto di alcuni limiti, il cui superamento porterebbero alla decadenza parziale o totale dal diritto alla NASPI.
Ebbene, i collaboratori sportivi possono stare tranquilli.
L’obbligo di comunicazione non sussiste in capo al collaboratore sportivo che percepisce la NASPI quando matura compensi di cui all’art. 67, comma 1, lettera m) del TUIR, in quanto pienamente compatibili (cumulabili).
Per maggiori dettagli potete leggere QUI