LA RIFORMA DELLO SPORT DOPO I CORRETTIVI

Con l’ultimo Decreto Correttivo (28 luglio 2023), in attesa di prossima pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, la Riforma dello Sport può dirsi definitiva. Riportiamo, sinteticamente, le novità più salienti.

VOLONTARI

Sono quei tesserati che svolgono lavoro a favore delle ASD/SSD senza remunerazione ma con la possibilità di riconoscere rimborsi spesa (per saperne di più clicca QUI). La figura del volontario è incompatibile con qualsiasi attività retribuita da parte della medesima ASD/SSD. L’attività gratuita fornita dai componenti del Consiglio Direttivo non rappresenta attività di volontariato per cui ogni Consigliere può svolgere attività lavorativa di natura sportiva (es. atleta, allenatore, istruttore ecc.) presso l’ASD/SSD. I volontari devono essere assicurati per RCT.

LAVORATORE SPORTIVO

Sono quei tesserati che svolgono a pagamento attività a favore delle ASD/SSD in qualità di atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici, direttori sportivi, preparatori atletici, direttori di gara. Appartengono a tale categoria anche i tesserati che svolgono mansioni diverse ma necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, come da elenco tenuto ed aggiornato dal Dipartimento delle Sport entro il 31 dicembre di ogni anno. Al lavoratore sportivo è possibile riconoscere rimborsi spesa (per saperne di più clicca QUI).

DIPENDENTI PUBBLICI

Possono prestare la loro attività come volontari, fuori dall’orario di lavoro, previa comunicazione all’amministrazione di appartenenza oppure come lavoratori sportivi se autorizzati dalla amministrazione di appartenenza. Qualora, entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della domanda, non pervenga alcuna risposta, l’autorizzazione deve intendersi accordata (silenzio assenso).

INQUADRAMENTO DEI LAVORATORI SPORTIVI

E’ possibile scegliere fra due formule:

  • Lavoro subordinato: il collaboratore mette a disposizione il proprio lavoro come elemento facente parte dell’organizzazione dell’ASD/SSD secondo le direttive e vigilanza di questa ultima (datore di lavoro);
  • Lavoro autonomo: il collaboratore svolge un’opera o servizio organizzata e svolta dallo stesso in piena autonomia e a proprio rischio, coordinandosi con l’ASD/SSD committente sulla base di un incarico di natura “professionale” se il collaboratore è titolare di P.IVA o con un contratto di collaborazione coordinata e continuativa di tipo “sportivo”. La co.co.co. “sportiva” costituisce la forma naturale del rapporto di lavoro sportivo quando lo stesso abbia una durata non supera le 24 ore settimanali (oltre al tempo dedicato dalla partecipazione alle manifestazioni sportive).

COLLABORAZIONE AMMINISTRATIVA

Per le attività amministrative interne (es. segreteria, raccolta iscrizioni, tenuta contabilità, ecc.) rimane in vigore il contratto di collaborazione coordinata e continuativa “amministrativo gestionale” e relativi adempimenti (preventiva comunicazione al Centro per l’Impiego, predisposizione del cedolino paga, ecc.) che dal 1° luglio 2023 potrà godere delle nuove soglie di esenzione fiscale e contributiva introdotte dalla Riforma.

TASSE E CONTRIBUTI

I compensi dei lavoratori sportivi saranno assoggettati al seguente trattamento fiscale e contributivo:

  • Fino a 5.000 euro: esenzione fiscale e contributiva;
  • Tra 5.000 e 15.000 euro: soggetti a contribuzione INPS (25% di cui 1/3 a carico del collaboratore) e fiscalmente esenti. Fino al 2027 l’ammontare dell’INPS dovuta sui compensi sportivi (25%) è ridotta alla metà (12,5%).
  • Oltre i 15.000 euro: soggetti a contribuzione INPS (25% di cui 1/3 a carico del collaboratore) e tassati (IRPEF) secondo le regole ordinarie. Fino al 2027 l’ammontare dell’INPS dovuta sui compensi sportivi (25%) è ridotta alla metà (12,5%).

PREMI SPORTIVI

I premi erogati ad atleti e tecnici tesserati per meriti sportivi non saranno soggetti a tassazione in quanto assoggettati ad una trattenuta del 20% operata dall’ASD/SSD, da operare solo se l’importo percepito risulti superiore ad euro 300 l’anno.

INAIL

Iscrizione INAIL diventa obbligatoria per ASD/SSD solo in presenza di lavoro subordinato e co.co.co. “amministrativo gestionale”.

ADEMPIMENTI A CARICO DELLE ASD/SSD

Lavoro subordinato: regole ordinarie (con l’ausilio di un Consulente del Lavoro);

Co.co.co. “amministrativo gestionale”: regole ordinarie (con l’ausilio di un Consulente del Lavoro);

Co.co.co. “sportivo” (autogestione o con l’ausilio di un Consulente del Lavoro):

  • Comunicazioni preventive (UNILAV) al centro per l’impiego tramite RAS (Registro delle Attività Sportive), anche per compensi inferiori ad euro 5.000, da effettuare entro il 30° giorno successivo del mese successivo all’inizio del rapporto di lavoro;
  • Tenuta del Libro Unico del Lavoro effettuata tramite RAS in un’unica soluzione entro 30 giorni dalla fine di ciascun anno di riferimento;
  • Comunicazione mensile all’INPS dei dati retributivi e informativi utili al calcolo dei contributi (UNIEMENS) gestibile tramite RAS;
  • Emissione cedolino paga (solo per compensi annui superiori a 15.000 euro).

MORATORIA

Gli adempimenti a carico delle ASD/SSD e gli eventuali versamenti dei contributi INPS dovuti per le co.co.co “sportive” relativi ai periodi di paga da luglio a settembre 2023 possono essere effettuati senza sanzioni entro il 31.10.2023.

NORME SULLA SICUREZZA DEL LUOGO DI LAVORO

Si applica dell’ordinaria disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (L.81/2008) in presenza di almeno 1 lavoratore subordinato o 1 co.co.co. “amministrativo gestionale” o 1 co.co.co. “sportivo” con compenso superiore a 5.000 euro annui. Nei casi in cui vi fossero solo co.co.co. di natura “sportiva” con compensi inferiore ad euro 5.000 annui sono previsti adempimenti semplificati a carico della ASD/SSD (art.21 del d.lgs. 81/2008).

CONTROLLI SANITARI

Il lavoratore sportivo è sottoposto a controlli medici a tutela della salute nell’esercizio delle attività sportive e la competenza è del medico specialista in medicina dello sport, mentre l’idoneità all’attività, non riferita all’esercizio dell’attività sportiva, è rilasciata dal medico competente in conformità alle disposizioni contenute nell’art. 41 del d.lgs. n. 81/2008.

CONTRIBUTO A FAVORE DELLE ASD/SSD

Le ASD/SSD con ricavi per l’anno 2022 inferiori a 100.000 euro potranno “recuperare” come credito d’imposta l’ammontare dei contributi eventualmente corrisposti nel 2023 sui contratti di co.co.co. “sportivo” (compensazioni da effettuare nel periodo 01.11-31.12).

ADEGUEMENTO STATUTI ASD/SSD

Si conferma la necessità di procedere, entro il 31.12.2023, all’adeguamento degli attuali statuti dei sodalizi sportivi ai nuovi requisiti di cui agli artt. 7 e 9 del decreto 36/2021 (per maggiori dettagli clicca QUI). Pena l’esclusione dal RAS (Registro Attività Sportive). Introdotta l’esenzione dall’imposta di registro qualora l’ente sportivo disponga la revisione dello statuto al fine di adeguarlo alle previsioni di cui al d.lgs. 36/2021.

DESTINAZIONE D’USO DEI LOCALI

Introdotta la possibilità di utilizzare immobili con qualsiasi destinazione urbanistica per lo svolgimento della propria attività, nel rispetto degli eventuali requisiti tecnici previsti da Leggi Regionali e/o dai regolamenti federali.

PERSONALITA’ GIURIDICA

Semplificata la procedura per l’acquisizione della personalità giuridica da parte delle ASD che dovranno dimostrare un patrimonio minimo di 10.000 euro (denaro o perizia di stima)

MODELLO EAS

Disposta abolizione della presentazione del Modello EAS (entro 60 gg da costituzione e entro 31.03 anno successivo avvenute modifiche info precedentemente comunicate) per le ASD/SSD iscritte al RAS.