LE ATTIVITA’ “SECONDARIE” DEGLI ETS

Gli Enti del Terzo Settore (ETS) si qualificano come tali solo se svolgono esclusivamente o prevalentemente Attività Interesse Generale (AIG) di cui all’art. 5 del CTS (clicca QUI per vedere elenco).

Gli ETS possano esercitare anche attività diverse, a condizione che ciò sia espressamente previsto in statuto e che tali attività siano secondarie e strumentali rispetto alle AIG. In pratica, viene richiesto che gli incassi realizzati per le attività diverse non siano superiori al 30% dei ricavi totali o superiori al 66% del costi complessivi dell’Ente.

Ai fini della predetta valutazione, fra i costi complessivi dell’Ente bisogna includere:

  • i costi figurativi relativi all’impiego di volontari non occasionali;
  • il valore normale delle erogazioni gratuite di denaro e le cessioni o erogazioni gratuite di beni o servizi.

Il criterio adottato per dimostrare il carattere “secondario” delle attività diverse va indicato in sede di redazione del Bilancio, ed in particolare:

  • Nella Relazione di Missione (nel caso del Bilancio formato da Stato patrimoniale, Rendiconto gestionale e Relazione di Missione);
  • In calce al Rendiconto per Cassa (quando è possibile optare per tale forma semplificata di Bilancio);
  • Nella Nota Integrativa (per gli ETS obbligati a redigere il Bilancio secondo gli schemi previsti dal Codice civile).

La verifica del carattere di “secondarietà” delle attività diverse rispetto alle Attività di Interesse Generale (AIG) è di estrema importanza in quanto qualora i criteri quantitativi evidenziati non venissero rispettati l’ETS potrebbe incorrere nella cancellazione dal RUNTS e la perdita della qualifica di ETS.

La segnalazione al RUNTS dell’eventuale mancato rispetto dei predetti limiti quantitativi, infatti, deve avvenire a cura dello stesso ETS, entro 30 giorni dalla data di approvazione del Bilancio. L’ente che ha segnalato il mancato rispetto dei limiti dovrà nell’esercizio successivo rientrare dello “sforamento” effettuato in una percentuale almeno pari alla misura del superamento dei limiti nell’esercizio precedente.

Nel caso in cui l’ente abbia segnalato lo sforamento ma non abbia rispettato la percentuale di “rientro” rispetto all’esubero effettuato l’anno precedente, oppure non abbia proprio segnalato l’iniziale mancato rispetto dei limiti quantitativi al RUNTS verrebbe disposta la cancellazione dell’Ente dal RUNTS.