CARTELLA NULLA SE L’ASSOCIAZIONE E’ GIA SCIOLTA

Il principio secondo cui, ai sensi dell’art. 38 c.c., tutti i soggetti (non necessariamente il Legale Rappresentante) che agiscono in nome e per conto di una Associazione non riconosciuta rispondono personalmente e solidalmente dei debiti sociali, trova un limite nella circostanza in cui, al momento della notifica del primo atto di contestazione, l’ente risulti già estinto.

E’ questo il principio che si evince dalla recente sentenza della CTR di Reggio Emilia n. 290/2016 che, a sua volta, richiama la pronuncia della Cassazione n. 20252/2015.

Nel caso in oggetto, Equitalia notificava presso la residenza dell’ultimo Legale Rappresentante (in quanto firmatario del modello UNICO) un’intimazione di pagamento intestata ad una Associazione ormai estinta: il destinatario, quindi, impugnava l’atto dinnanzi al giudice tributario lamentando l’avvenuto scioglimento del circolo invocando la Cassazione del 2015 secondo cui “in tema di contenzioso tributario, l’impugnazione della cartella di pagamento da parte di un’associazione non riconosciuta già estinta al momento della notifica del precedente avviso di accertamento è improponibile …”.

Da tale pronuncia, infatti, emergevano due elementi a difesa del ricorrente:

  • La Cartella è da ritenersi nulla se la prima contestazione (ad esempio l’avviso di accertamento cui farà seguito l’emissione di Cartella) è stata notificata dopo lo scioglimento dell’Associazione;
  • Il ricorso non può essere proposto da un soggetto (Associazione) che risulti già estinto per cui la pretesa di Equitalia va cassata per mancanza, se vogliamo, di legittima difesa;

Secondo i giudici della Suprema Corte, infatti, le associazioni prive di personalità giuridica (diversamente da quelle riconosciute) si estinguerebbero immediatamente al verificarsi di una delle cause di esclusione previste dalla legge e/o indicate in statuto.

La CTR di Reggio Emilia con la recente sentenza in qualche modo, pur giungendo alla medesima conclusione, supera la citata Cassazione, in quanto ritiene il ricorso proponibile ravvisando “un concreto interesse ad agire (del legale rappresentante) poiché con l’atto impugnato, sia pure a lui non intestato, ma notificatogli nella sua veste di legale rappresentante dell’associazione, il concessionario riscossione iniziava una procedura riscossiva che poteva riverberarsi anche su di lui”. Un differente approccio che, tuttavia, converge sul medesimo risultato finale, le Cartelle di pagamento o altri provvedimenti notificati ad Associazioni non riconosciute già cessate si espongono a difetto di nullità.
Dott. Luca Chiacchiari