IL CONI ELENCA LE DISCIPLINE SPORTIVE AGEVOLATE

In data 20/12/2016 il Consiglio Nazionale del CONI ha adottato la delibera n. 1566 con la quale, per la prima volta, individua le Discipline Sportive “riconosciute” come tali dal CONI stesso, discipline la cui pratica consente, a partire dal 2017, di ottenere l’iscrizione del sodalizio sportivo al “Registro CONI” e conseguentemente la fruizione delle agevolazioni tributarie e previdenziali previste a beneficio dello sport dilettantistico.
Viene, inoltre, indicata la data del 1° marzo 2017 quale termine per eventuali adeguamenti informatici a valere sulle attuali iscrizioni al Registro, dando mandato di cancellare le iscrizioni non supportate dallo svolgimento delle discipline sportive in elenco.
L’iniziativa prende spunto dai controlli svolti da parte degli organi preposti dai quali è emerso un utilizzo “improprio”, dello “schermo sportivo dilettantistico”, finalizzato esclusivamente alla fruizioni delle agevolazioni di settore rilevato soprattutto per alcune attività che si pongono al confine tra lo sport e i servizi alla persona.
Di qui l’esigenza di “bonificare” il Registro del Coni dalle iscrizioni improprie individuando un elenco dettagliato di 396 discipline sportive, le uniche che darebbero diritto alle agevolazioni fiscali e in ambito laburistico.
In questo elenco, per fare alcuni eclatanti elenchi, non figurano attività molto praticate come yoga, crossfit, pilates, idrobike, giochi di carte diversi dal bridge ma anche il calcio a 8, molte discipline di danza, alcune di ciclismo ecc.
Alla luce di tale novità, se una ASD o SSD dovesse esercitare solo attività sportive non codificate nell’elenco della citata delibera non potrebbe avere il “riconoscimento sportivo dilettantistico” e, conseguentemente, non avrebbe più diritto alle diverse agevolazioni dettate per il settore, com ad esempio:

  • la possibilità di erogare compensi “sportivi” ex art. 67, c. 1, lett. m), TUIR (esenti fino ad euro 7.500,00);
  • la presunzione legale di natura pubblicitaria delle erogazioni ricevute dagli sponsor (con possibilità di incamerare oò 50% dell’IVA incassata):
  • le agevolazioni in materia di tasse di CC.GG.;

Nel caso di SSD si perderebbe addirittura:

  • la possibilità di beneficiare del regime 398/1991;
  • l’esenzione fiscale dei ricavi ricevuti dai tesserati del proprio ente affiliante;

Ad oggi non sarebbero state prese in considerazione le istanze degli E.P.S., come quella dello CSEN in un comunicato a firma del Presidente Nazione Prof. Proietti il quale, anche in qualità di coordinatore nazionale degli E.P.S., proponeva l’inserimento nel citato elenco anche di quelle discipline tipiche degli enti che non hanno carattere agonistico.
Ad oggi, dunque, questa rilevante novità rappresenta per molte realtà sportive dilettantistiche, un vero tsunami.
Dott. Luca Chiacchiari