LA SALUTE PUO’ ATTENDERE FINO AL 30.06.2017

Il testo di conversione del D.L. 189/2016 ha per l’ennesima volta rinviato al l’obbligo di dotazione di defibrillatori semiautomatici esterni (DAE) da parte degli Enti Sportivi Dilettantistici che svolgono attività non rientranti nei casi di esonero indicate nel D.M. 24 aprile 2013 (discipline sportive con ridotto impegno cardiocircolatorio).

Il nuovo termine per adempiere è il 30 giugno 2017. Si ricorda che le Associazioni o Società sportive dilettantistiche interessate a tale obbligo dovranno anche garantire:

  • La presenza di personale adeguatamente formato presso Centri di formazione accreditati dalle singole Regioni;
  • La disponibilità di un defibrillatore facilmente accessibile, adeguatamente segnalato e sempre perfettamente funzionante.

IL D.M. 24 aprile 2013 aveva disciplinato anche l’obbligo della certificazione medica per la pratica sportiva non agonistica organizzata dal CONI, da società o associazioni affiliate a Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate o Enti di promozione sportiva. Tale obbligo verrebbe meno, a parere del CONI (Circolare del 10.06.2016) in riferimento ad una serie di attività sportive caratterizzate dall’assenza o dal ridotto impegno cardiovascolare (ad es. sport di tiro, biliardo sportivo, bocce – ad eccezione della specialità volo di tiro veloce -, bowling, bridge, dama, giochi e sport tradizionali, golf, pesca sportiva di superficie e altre discipline assimilate). Tuttavia, nella stessa Circolare il CONI “raccomanda”, nei casi di esonero, l’opportunità di un controllo medico prima dell’inizio dell’attività sportiva. Tale indicazione è un elemento che non deve essere trascurato, oltre che dai diretti interessati anche, dai gestori di impianti sportivi. Il mancato recepimento di un simile consiglio, “codificato” in una prescrizione normativa potrebbe essere fonte di responsabilità nella malaugurata ipotesi di un evento lesivo. Sempre a parere del CONI i tesserati cosiddetti “non praticanti”, sarebbero esonerati dalla certificazione per attività sportiva non agonistica purché all’atto del tesseramento sia espressamente indicato che il soggetto tesserando non pratica alcuna attività sportiva.

Se sotto il profilo strettamente giuridico sarebbe legittimo chiedersi come un documento di prassi amministrativa (Circolare CONI) possa “derogare” ad un obbligo previsto da una legge dello Stato (articolo 7, comma 11, D.L. 158/2012) e se, pertanto, in caso di incidente derivante dall’attività, la società sportiva organizzatrice possa effettivamente dichiararsi esente da responsabilità non avendo richiesto il certificato sulla base della circolare del CONI, nel dubbio, come sempre, dovrà prevalere il buon senso prestando la massima attenzione a queste tematiche anche nei casi di discipline sportive teoricamente esonerate dalla citata Circolare del CONI.
Dott. Luca Chiacchiari