L’ISPETTORATO DEL LAVORO TENDE UNA MANO ALLO SPORT

L’obbligo di versamento dei contributi ENPALS (oggi INPS) nell’ambito del rapporto di lavoro sportivo di cui all’art.67, c.1, lettera m) del TUIR (anche per compensi inferiori ad euro 7.500,00), per anni ha alimentato dottrina e giurisprudenza senza trovare ancora una definitiva fonte normativa che definisse la questione.

Un importante contributo è arrivato dall’Organo istituzionale deputato agli accertamenti in questo ambito, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Con la Circolare n° 1 del 01.12.16, infatti, nel fornire indicazioni operative per le attività ispettive viene anzitutto sottolineata, dunque riconosciuta, la costante volontà del Legislatore di riservare ai rapporti di lavoro in ambito sportivo una normativa di favore e ciò già potrebbe far presagire, per il futuro, un atteggiamento meno severo o preconcetto rispetto a ciò a cui si assiste spesso durante gli accessi presso i centri sportivi.

La Circolare in esame entra nel merito della questione quando chiarisce (finalmente) i requisiti in corrispondenza dei quali va legittimamente riconosciuta l’esenzione previdenziale in ambito sportivo (si ricorda che quella fiscale è già stabilita ex lege dall’art.67, c.1, lettera m) del TUIR):

1. Le collaborazioni devono essere svolte a favore di organismi riconosciuti dal CONI ovvero le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate, gli Enti di Promozione Sportiva, ASD e SSD iscritte all’apposito Registro CONI.

2. Le prestazioni svolte dovranno rientrare in queste categorie:

  • Esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche rese per la partecipazione a gare e/o manifestazioni sportive;
  • Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo gestionale di natura non professionale;
  • Prestazioni relative allo svolgimento delle attività dilettantistiche di formazione, didattica, preparazione e di assistenza intese nell’accezione più ampia del termine attività sportiva.

In un passaggio cruciale del documento in esame, inoltre, viene disposto che gli Ispettori verifichino le indicazioni fornite alle ASD/SSD dalle singole Federazioni (o Enti affilianti) in sede di riconoscimento sportivo finalizzato alla iscrizione al Registro CONI in merito alle attività da queste ritenute necessarie per garantire l’avviamento e la promozione dello sport e le qualifiche dei soggetti che devono attuare tali attività.

In pratica, una legittima esenzione contributiva dei compensi in esame non dovrebbe mai essere eccepita in presenza di quelle figure che siano state indicate dalle relative Federazioni o Enti affilianti come necessarie all’esercizio della specifica disciplina sportiva.

La Circolare infine conclude sfatando, in senso positivo, un altro tabù.

In molti casi l’attività ispettiva ha provato a disconoscere le agevolazioni in esame attribuendo alle prestazioni rese a favore delle ASD (o SSD) una natura di tipo “professionale”, ancorando tale presunzione al solo fatto di aver conseguito abilitazioni specifiche (ad es. istruttori federali) frequentando corsi ad hoc. Ebbene, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha chiarito che gli Ispettori devono desistere da tale interpretazione in quanto la qualifica acquisita attraverso specifici corsi di formazione tenuti dalle Federazioni non può rappresentare in alcun modo un requisito, da solo sufficiente, per ricondurre tali compensi tra i redditi di lavoro autonomo soggetti a tassazione e obblighi contributivi.
Dott. Luca Chiacchiari