04 Febbraio 2019 – Info Pillole

EROGAZIONI LIBERALI
I soggetti che effettuano erogazioni liberali in denaro a favore delle ASD (non SSD) possono detrarre dalle imposte una somma pari al 19% dell’erogazione effettuata. La detrazione è comunque calcolata su un importo complessivo non superiore ad euro 1.500 per ogni periodo d’imposta e, pertanto, l’importo massimo del beneficio fiscale ammonta a euro 285. E’ necessario che il versamento sia eseguito tramite strumenti di pagamento tracciabili e che il soggetto erogante conservi copia del bonifico o del versamento in c/c postale con esplicita indicazione della causale del versamento e dei dati del beneficiario.

FATTURAZIONE ELETTRONICA
L’ASD che svolge esclusivamente attività istituzionale non è un soggetto passivo IVA e quindi, opera al pari dei “consumatori finali”. Per cui il discorso della Fatturazione Elettronica riguarderà solo le fatture passive.  La sua qualità di “consumatore finale”, tuttavia, impone ai fornitori di consegnare alla stessa anche una copia della fattura in formato cartaceo (“fattura di cortesia”) sgravando così la ASD dagli obblighi di conservazione sostitutiva legato alla ricezione della fattura elettronica.

INTEGRATORI ALIMENTARI SPORTIVI
Per le ASD/SSD che integrano la loro offerta con la vendita di integratori alimentari e prodotti nutrizionali: questi prodotti, come ad es. il gel energetico o le bevande proteiche, sono soggetti ad aliquota IVA del 22% e non quella agevolata del 10% in quanto essi non trovano collocazione in alcuna delle voci della Tabella A, parte III, allegata al Dpr 633/1972 (che, appunto, elenca i beni e servizi soggetti ad aliquota del 10%). Lo ha stabilito l’Agenzia delle Entrate con risposta n. 12/2019 ad un interpello di una società operante nel settore della produzione e vendita di integratori alimentari e prodotti nutrizionali.

AGEVOLAZIONI DI CUI ALLA L.398/91
La L.398/91, che concede agevolazioni fiscali per le ASD/SSD, perde di efficacia al superamento, nel singolo periodo di imposta, della quota di euro 400.000 di ricavi commerciali. La notizia interessante è che gli effetti benefici della Legge si perdono a partire dal mese successivo il superamento della predetta soglia. Per cui le agevolazioni coinvolgeranno TUTTI i ricavi conseguiti nello stesso mese in cui si “splafona”, anche se gli stessi dovessero essere molto alti (es. 1MLN di euro).

 

Lo Studio è a disposizione per maggiori dettagli.