22 maggio 2019 – Info Pillole

NUOVO OBBLIGO DAL CONI – PARTE 1°

Per il 2019 le ASD/SSD devono rendere conto al CONI di aver svolto ATTIVITA’ SPORTIVA. In mancanza verranno cancellate dal Registro e non potranno più usufruire delle agevolazioni fiscali. Le attività devono avere natura “competitiva”. Non potranno, perciò, essere “rendicontate” le manifestazioni non competitive, gli open day, ecc. Le attività sportive oggetto di monitoraggio devono essere quelle organizzate dall’Ente affiliante (Federazione o EPS), non quelle organizzate “internamente” alla ASD/SSD senza transitare per l’Ente affiliante.
Non ancora sono chiarissimi le modalità ed i confini dei nuovi obblighi che hanno un impatto rilevante sulla fiscalità degli Enti sportivi dilettantistici.

 

QUANDO L’ISTRUTTORE E’ UN PROFESSIONISTA

I compensi erogati dalle ASD/SSD “nell’esercizio diretto delle attività sportive dilettantistiche” sono esentasse (fino a 10.000 euro l’anno) purchè non siano conseguiti “nell’esercizio diretto di arti o professioni”. Siamo di fronte ad un “professionista” quando viene svolta una attività “per professione abituale”. In pratica, quando viene svolto un lavoro sportivo “abitualmente”, grazie a conoscenze e competenze che ne qualificano la professionalità, quando detto lavoro costituisce l’attività principale (o prevalente) di una persona, siamo di fronte ad un “professionista”, che non può godere delle citate agevolazioni. Deve aprire partita IVA (potendo usufruire del favorevolissimo regime “forfetario”) ed iscriversi ad INPS “gestione separata”.

 

ESENZIONE RICAVI COMMERCIALI FINO A EURO 51.645,69

La ASD titolari di Partita IVA che ha optato per il regime 398/1991 può essere esentata dal pagamento di imposte sulle somme incassate per lo svolgimento di attività commerciale (es. sponsorizzazioni, somministrazioni alimenti e bevande, vendita materiale sportivo) fino ad euro 51.645,69 ogni anno. Per godere di tale agevolazione le attività commerciali svolte: – devono essere strutturalmente funzionali ad una manifestazione sportiva dilettantistica organizzata dalla stessa ASD; – devono essere rese in concomitanza con lo svolgimento della manifestazione stessa; – non possono essere relative a più di due eventi l’anno; – non devono realizzare più di 51.645,69 euro di ricavi in un anno; La ASD sarà chiamata in ogni caso a versare IVA incassata nella misura del 50% e a rendicontare separatamente il singolo evento entro 4 mesi dal suo svolgimento.

 

RIMBORSO TRASFERTE ESENTASSE PER COLLABORATORE SPORTIVO

I rimborsi spesa che le ASD/SSD riconoscono ai propri collaboratori (atleti, allenatori, accompagnatori, ecc.) per lo svolgimento dell’attività sportiva possono essere esentasse solo a certe condizioni.
I rimborsi spesa ricevuti per le “missioni” all’interno del Comune di residenza (del collaboratore) sono esentasse solo se effettuati in modo “forfetario” fino ad euro 10.000,00 nell’anno (plafond alimentato anche dai “compensi sportivi”).
I rimborsi spesa ricevuti per le “missioni” fuori dal Comune di residenza (del collaboratore) sono esentasse in capo al percettore solo se adeguatamente documentate (intestazione del documento alla ASD/SSD). Per i rimborsi connessi all’uso del proprio automezzo l’esenzione spetta solo se la ASD/SSD riconosce una indennità forfetaria per chilometro percorso, determinata in base alle tariffe ACI in funzione del modello auto usato e altri parametri (es. media chilometri percorrenza annua).