10 giugno 2019 – Info Pillole

NUOVO OBBLIGO DAL CONI – PARTE 2°

Oltre a fornire indicazioni sulla ATTIVITA’ SPORTIVA svolta nel 2019 (clicca su link), le ASD/SSD dovranno anche dimostrare di aver svolto ATTIVITA’ DIDATTICA. In mancanza verranno cancellate dal Registro CONI e non potranno più usufruire delle agevolazioni fiscali. I corsi didattici potranno essere organizzati direttamente da ASD/SSD ma solo se preventivamente autorizzati dalla Federazione/EPS. Tuttavia, ad oggi, non sono ancora note le modalità per la richiesta e concessione di tali espresse autorizzazioni.

 

CEDOLINO PAGA PER ISTRUTTORE SPORTIVO

La presenza di collaboratori sportivi di sala/istruttori nei Centri Fitness può comportare una serie di adempimenti amministrativi a carico della ASD/SSD a seconda della tipologia del rapporto che si è instaurato con la ASD/SSD ospitante. Con una recente sentenza (Corte d’Appello di Milano n. 70 del 25 gennaio 2019) gli istruttori di un centro Fitness sono stati qualificati come “lavoratori parasubordinati” soggetti all’obbligo di comunicazione preventiva al Centro per l’impiego, alla registrazione sul Libro Unico del Lavoro ed elaborazione del cedolino paga mensile. Secondo i Giudici il rapporto di lavoro era da considerarsi “parasubordinato” poichè in presenza di: – “continuità”, perché il conferimento delle mansioni è rinnovato annualmente da diversi anni; – “coordinamento”, perché gli istruttori sono inseriti nell’organizzazione sportiva e svolgono in autonomia le proprie lezioni secondo linee guida per lo svolgimento di attività in giorni e orari stabiliti in base alla disponibilità di ciascun collaboratore; – “carattere personale” della prestazione, perché i lavoratori non dispongono di una propria organizzazione aziendale  ed utilizzano esclusivamente i beni e i mezzi messi a disposizione dalla ASD/SSD

 

COSA E’ UNA “EROGAZIONE LIBERALE”

Se una ASD/SSD riceve una “erogazione liberale” (clicca su link) tale somma non è soggetta a IRES e IVA perché non si tratta di operazioni aventi natura commerciale. Se non foste una a.s.d. ma una S.s.d.r.l., saremmo nell’ambito del reddito di impresa e la somma in questione sarebbe considerata un ricavo per effetto del principio di attrazione di tutti i proventi, conseguiti dall’impresa, nella specifica categoria di reddito, ma anche in questo caso parliamo di un “provento” non soggetto a tassazione. Ovviamente, affinché la natura dell’erogazione liberale sia tale, la somma deve essere erogata senza alcuna controprestazione in cambio, ovvero, il donatore deve voler arricchire il beneficiario senza contro prestazioni. E’ sempre consigliata la gestione del flusso in modalità tracciata (bonifico bancario, un assegno bancario non trasferibile o circolare, una transazione attraverso carte di debito o di credito). Solo in questo modo, inoltre, il donante ha accesso alle agevolazioni sul tema

 

RESPONSABILITA’ PENALE DEL PRESIDENTE ASD

l Presidente della ASD risponde personalmente dei debiti  del sodalizio sportivo che presiede. La responsabilità può non essere del Presidente se viene dimostrato che colui che ha agito “in nome e per conto” della ASD era persona diversa. In questo caso non siamo di fronte ad un debito proprio del Presidente poichè la responsabilità ha carattere accessorio, di garanzia o meglio “solidale”. In pratica il Presidente, se chiamato a rispondere dei debiti della ASD, potrà rivalersi sul patrimonio di questa ultima. Le responsabilità per i reati “tributari” possono essere di tre tipi: – “patrimoniale” per imposte ed interessi (il Presidente risponde come co-obbligato); – “patrimoniale” per le sanzioni tributarie (il Presidente risponde in prima persona se autore della violazione); – “penale” per reato tributario (un caso tipico del mondo sportivo sono le operazioni di “sponsorizzazioni” gonfiate. Vedi in basso articolo sul tema).