17 ottobre 2019 – Info Pillole

SOCIO, TESSERATO, CLIENTE 

Fra i frequentatori di un Centro Sportivo gestito da una ASD è possibile solitamente riconoscere tre figure di utenti:

– Socio
– Tesserato (non socio)
– Cliente

Il “socio” è quel soggetto che stipula un accordo associativo con il sodalizio, chiedendo di aderire allo stesso, condividendone le finalità; il rapporto è a tempo indeterminato; soggiace alle regole della ASD che dovranno essere rispettate affinché il rapporto associativo si ritenga valido; i diritti e doveri sottostanti riguardano la vita associativa (es. diritto di voto). I ricavi per servizi sportivi venduti al socio sono per l’ASD fiscalmente neutri.

Il “tesserato” è colui che aderisce alla Federazione Sportiva (o EPS) di appartenenza della ASD; il rapporto (con la Federazione o EPS) ha durata annuale e attribuisce diritti e doveri di natura sportiva, come ad esempio la partecipazione a competizioni e tutele assicurative e sanitarie e i vincoli sportivi .I ricavi per servizi sportivi venduti al tesserato sono per l’ASD fiscalmente neutri.
Il “Cliente” è colui che usufruisce dei servizi a pagamento della ASD senza appartenere alle categoria sopra citate. In questo caso l’ASD svolge attività di natura commerciale, mediante partita IVA.
Per maggiori dettagli potete leggere anche QUI.

 

ASPETTI FISCALI TRASFERIMENTO ATLETI

Il trasferimento temporaneo (per la stagione sportiva in corso) o definitivo di atleti fra ASD può prevedere un corrispettivo economico a favore della cedente.
Nel caso di atleti “vincolati”, per i quali il cedente deve rilasciare un “nulla osta” al cessionario, il ricavo incassato è esentasse solo se:

– Le due ASD sono affiliate alle medesima Federazione (o EPS);
– L’atleta abbia svolto presso la cedente un’effettiva attività volta ad apprendere e migliorare la pratica sportiva dilettantistica;

In caso contrario la cessione è tassabile ai fini IRES e gravata da IVA 9% (fatta salva possibilità di applicare le agevolazioni di cui al regime agevolato di cui alla L.398/91).
La cessione è tassata anche quando si riscontrano elementi speculativi. E’ il caso, ad esempio, in cui il diritto alla prestazione sportiva di un atleta sia stato acquistato e successivamente rivenduto senza che lo stesso sia stato mai coinvolto dalla ASD nelle attività formative e di crescita della pratica sportiva dilettantistica.
In questo ultimo caso il corrispettivo non potrebbe godere delle agevolazioni di cui alla L.398/91 in quanto classificabile come “plusvalenza”.

 

ESENZIONE BOLLO SU CONTO CORRENTE BANCARI

Dal 1° gennaio 2019 ASD e SSD, riconosciute dal Coni, sono esentate dal pagamento dell’imposta di bollo su atti, istanze, estratti, contratti, certificazioni, dichiarazioni e altri documenti. Questa agevolazione riguarderebbe anche i bolli da assolvere sugli Estratti Conto Bancari.
E’ quanto asserisce l’Agenzia Entrate con la risposta n. 361 del 30 agosto 2019 in tema di imposta di bollo.
Ricordo che l’esenzione vale anche per:

– le ricevute emesse dalla ASD/SSD sui corrispettivi incassati per i servizi forniti agli associati, in quanto considerate come “certificazioni” dei servizi erogati agli associati a fronte dell’importo versato dai beneficiari delle prestazioni;
– le ricevute emesse dai collaboratori sportivi indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati, nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche, ai sensi dell’art. 67, comma 1, lettera m) del TUIR.

 

FISCALITA’ DEI CONTRIBUTI PUBBLICI ALLE ASD 

I contributi pubblici ricevuti da ASD/SSD si classificano in funzione della natura dei costi che vanno ad “alleviare”. Quando i contributi sono finalizzati all’acquisto di beni strumentali (ad es. attrezzatura sportiva) si parla di contributi “in conto capitale”; viceversa, quando i contributi erogati sono finalizzati a ridurre costi d’esercizio, si parla di contributi in “conto esercizio” (es. per compartecipare alle spese organizzative di un evento sportivo).
I contributi sono soggetti ad una ritenuta del 4% solo se destinati allo svolgimento d’attività commerciale.
Sono esenti dalla ritenuta se finalizzati:

– all’acquisto di beni strumentali
– allo svolgimento di attività “istituzionali”

Se, dunque, una ASD/SSD annovera nel proprio oggetto sociale, oltre alla didattica, l’insegnamento, l’allenamento agonistico e non anche l’organizzazione di gare e competizioni potrà ricevere il contributo pubblico finalizzato all’organizzazione di una evento sportivo, senza subire il prelievo fiscale.