14 settembre 2020 – Info Pillole

BONUS 600 EURO MESE DI GIUGNO 

Il 15 settembre scade il termine per richiedere l’indennità di 600 euro per quei collaboratori sportivi che non lo hanno fatto nei mesi precedenti.
Per richiedere l’indennità è necessario procedere come segue:
1) inviare un SMS con il proprio Codice Fiscale al numero 3399940875, senza spazi o testi aggiuntivi, e attendere il codice di prenotazione e l’indicazione del giorno e della fascia oraria in cui sarà possibile compilare la domanda sulla piattaforma;
2) effettuare l’accreditamento utilizzando il link e le informazioni ricevute via SMS o direttamente dalla pagina principale del sito di Sport e Salute.
3) compilare ed inviare la domanda accedendo alla piattaforma allegando i documenti richiesti.
I collaboratori sportivi che hanno già fatto richiesta nei mesi precedenti riceveranno automaticamente il bonus giugno.

 

USO DEL CONTANTE PER ASD/SSD

Le ASD/SSD devono rispettare l’obbligo di tracciabilità dei versamenti e dei pagamenti per somme superiori ad euro 1.000,00.
Dal 2016 il mancato rispetto di tale norma non comporta più la decadenza dal regime forfetario di cui alla Legge 398/91, ma solo l’applicazione della sanzione amministrativa (da euro 250 ad euro 2.000), indipendentemente dalla circostanza che i sodalizi sportivi abbiano optato o meno per il regime forfetario in questione.
Il mancato rispetto di tale obbligo espone, tuttavia, anche a problematiche di natura fiscale.
Dal 2017, infatti, costituiscono “presunzione di ricavo” accertabile tutti i versamenti e prelevamenti effettuati non giustificabili a prescindere dal superamento o meno delle soglie antiriciclaggio previste. Per cui, ad esempio, è possibile incorrere nell’accusa di “distribuzione indiretta di utili” qualora non sia possibile dimostrare chi sia stato il beneficiario di somme prelevate in contanti. Questa ipotesi sarebbe più grave rispetto alle conseguenze di un ricavo non dichiarato e ciò porterebbe a gravi conseguenze, anche penali, per chi ha agito in nome e per conto del sodalizio sportivo.

 

ASD E RIFORMA TERZO SETTORE

E’ molto probabile che a partire dal 01 gennaio 2021 entri in vigore la Riforma del Terzo Settore e le ASD saranno chiamate ad operare una scelta: diventare o meno un ETS (Ente del Terzo Settore).
Le ASD che decideranno di iscriversi al RUNTS (Registro Unico Nazionale Terzo Settore) non potranno usufruire della L.398/91 che oggi consente di tassare i ricavi dell’attività commerciale in modo estremamente vantaggioso ma potranno contare su altri regimi fiscali di favore, previsti dalla Riforma, ma meno convenienti della L.398/91.
Fra questi, il regime fiscale che attribuisce maggiori vantaggi potrebbe interessare le sole ASD che abbiano anche la qualifica di APS, tuttavia:
– il limite di ricavi commerciali agevolabili in un anno sarebbe di euro 130.000 contro i 400.000 previsti per la L.398/91;
– la L.398/91 permette alle ASD di introitare il 50% dell’IVA incassata, come maggiorazione dei ricavi, mentre il regime previsto per le APS del Terzo Settore non prevede applicazione dell’IVA sulle fatture

 

REGIME FISCALE AGEVOLATO PER ASD/SSD

Il regime agevolato di cui alla L.398/91 consente l’accesso ad importanti agevolazioni fiscali per le entrate di natura “commerciale” di una ASD/SSD.
L’opzione per tale regime di vantaggio avviene anche attraverso una comunicazione da effettuare a mezzo raccomandata a/r alla SIAE, non appena aperta la Partita IVA. L’omessa o tardiva comunicazione non determina la fuoriuscita dal regime se l’ASD/SSD ha portato a termine tutti gli adempimenti connessi (vale il cosiddetto “comportamento concludente”) ma può comportare una sanzione fra le 250 e le 2.000 euro.
Fra gli atri obblighi relativi alla fruizione della L.398/91 segnaliamo:
– Aggiornamento del registro IVA di cui al DM 11.02.1997 (la mancata o irregolare tenuta del Registro comporta sanzioni può comportare sanzioni da 1.000 a 8.000 euro);
– Conservazione e numerazione progressive delle fatture d’acquisto (il mancato rispetto di tale obbligo può essere soggetto a sanzioni da 250 a 2.000 euro);
Queste sanzioni possono a loro volta essere diminuite in sede di accertamento a seconda dell’Istituto deflattivo eventualmente accordato (adesione, acquiescenza, ecc.).