17 dicembre 2020 – Info Pillole

DAL 2021 COMPENSI “SPORTIVI” ESENTASSE NON PER TUTTI

La Riforma dello Sport potrebbe divenire definitiva a fine febbraio 2021. Sulla base dell’attuale testo di Legge le ASD/SSD non potranno retribuire indistintamente i propri collaboratori con quelli che oggi definiamo “compensi sportivi” (ex. art. 67 TUIR). L’esenzione fiscale fino ai 10.000 euro annui sarà riconosciuta solo a favore di cosiddetti “amatori” ovvero coloro che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito.

Gli “amatori” potranno essere retribuiti solo a titolo di:
a) indennità di trasferta e rimborsi forfettari di spesa;
b) premi e compensi occasionali in relazione ai risultati ottenuti nelle competizioni sportive (atleti).

In pratica l’istruttore della palestra non potrà ricevere “compensi” per la sua attività didattica a favore della ASD/SSD, che dovrà svolgere gratuitamente, ma solo indennità di trasferta e rimborsi forfetari di spesa. Fin qui la novità potrebbe sembrare solo di “forma” ma oltre la soglia dei 10.000 euro l’anno, secondo la Riforma, le prestazioni sportive saranno considerate di natura PROFESSIONALE per l’intero importo.

 

ANCORA CONTRIBUTI DA SPORT & SALUTE SPA

l Governo ha disposto un ulteriore contributo a fondo perduto pari ad euro 1.503 “una tantum” per tutte le ASD/SSD che hanno presentato la domanda per il contributo forfetario sul sito di Sport e Salute nel mese di giugno. Per cui questi enti non solo saranno (o sono già stati) beneficiari di un contributo pari al doppio di quanto già percepito in base alla domanda di giugno per i mesi da maro ad aprile, ma percepiranno, in aggiunta, un ulteriore contributo di euro 1.503,00.
L’erogazione avverrà in modalità automatica.
Per gli Enti che non hanno provveduto alla istanza nel mese di giugno e che hanno fatto richiesta per la prima volta nella finestra di novembre non è ancora stato chiarito se saranno ugualmente beneficiarie di questo ulteriore aiuto.

 

QUANDO L’ATTIVITA’ VERSO I SOCI E’ TASSATA

La più importante agevolazione fiscale concessa alle ASD/SSD regolarmente iscritte al Registro CONI è probabilmente l’esenzione fiscale da IVA e IRES degli introiti ricevuti dai soci e/o tesserati a fronte di servizi inerenti l’attività sportiva dilettantistica (es. attività didattica e/o partecipazione eventi sportivi).
E’ bene ricordare che ci sono attività che, seppure svolte nei confronti dei soci e/o tesserati, sono sempre tassate e comportano l’obbligo di apertura partita IVA anche se tale attività risultasse svolta “occasionalmente”. Mi riferisco a:
– Vendita beni (es. attrezzature o indumenti sportivi);
– Somministrazione alimenti e bevande;
– Prestazioni pubblicitarie (contratti sponsorizzazione)
– Organizzazione viaggi;
– Prestazioni alberghiere e di alloggio.

Qualora tali attività fossero strettamente connesse alle attività sportive principali (es. attività didattica e/o partecipazione eventi sportivi) l’ASD/SSD potrebbe beneficiare dei una tassazione notevolmente ridotta dei relativi ricavi sulla base della L.398/91.

 

IL MEZZO TRASPORTO PER ASD/SSD

Quando l’ASD/SSD decide di dotarsi di un mezzo di trasporto per l’attività sportiva (es. furgone per attrezzatura o pulmino per scortare gli atleti alle gare/manifestazioni sportive) potrebbe:
– Acquistarlo, valutando con attenzione l’obbligo di devoluzione gratuita dello stesso in caso di scioglimento anticipato dell’ASD/SSD;
– Noleggiarlo, probabilmente la soluzione migliore nel caso le occasioni di utilizzo del mezzo non fossero troppo frequenti;
– Prenderlo in comodato (es. da un socio), previa stesura di un contratto (che può non essere registrato) che stabilisca quali spese risultino a carico della ASD/SSD e comunicando alla Motorizzazione la variazione di possesso del mezzo a favore della ASD/SSD (sanzioni fino a 700 euro con ritirino carta circolazione in caso di omessa comunicazione).