28 febbraio 2021 – Info Pillole

SLITTA APPROVAZIONE RENDICONTO 2020

Le ASD/SSD avranno tempo fino a 180 giorni dalla chiusura del 2020 per approvare il Rendiconto/Bilancio annuale.
Lo “stato di emergenza” epidemiologica è stato prorogato fino al 30 aprile 2021 per cui l’assemblea ordinaria per l’approvazione del bilancio può essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio (DL Cura Italia).
E’ prevista l’agevolazione, in deroga allo statuto, sullo svolgimento in videoconferenza oppure in presenza ma con la possibilità di partecipare e votare a distanza dell’assemblea ordinaria per l’approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre e di ogni altra assemblea ordinaria o straordinaria tenuta (o meglio da tenersi) fino al 31/7/2021.
Al contrario sembrerebbe che le riunioni del consiglio direttivo possano svolgersi in videoconferenza, in deroga alla disposizioni statutarie, solo fino al 30 aprile 2021.

 

OBBLIGO DEVOLUZIONE PATRIMONIO ASD

Quando una ASD si scioglie anticipatamente la devoluzione del patrimonio residuo è condizionata dal parere favorevole del Ministero del Lavoro.
Questo passaggio, almeno nelle realtà minori, non viene mai considerato ma è un obbligo stabilito dall’art.148, comma 8 del TUIR.
Lo scioglimento anticipato di una ASD è deliberato dall’assemblea straordinaria dei soci con le maggioranze “rafforzate” stabilite da Statuto. L’assemblea nominerà un “liquidatore” (solitamente lo stesso L.R.) che si occuperà di riscuotere eventuali crediti, pagare i debiti (fra i quali ci potrebbero essere anche quelli verso i soci fondatori per anticipazioni ed i primi investimenti dell’ASD) e risolvere tutti i rapporti in essere.
Una volta terminata la fase di liquidazione, il liquidatore dovrà convocare l’assemblea in seduta ordinaria per un resoconto del suo operato, l’approvazione del bilancio finale di liquidazione e, nel caso residuasse un patrimonio residuo (denaro, attrezzature, ecc.), deliberare a chi devolverlo, previo parere favorevole dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali tramite un apposito modello (download in basso).

 

LE NUOVE REGOLE PER COLLABORATORI SPORTIVI

La riforma dello Sport, promulgata con Decreto del 28.02.2021, definisce il “lavoratore sportivo” (sia in ambito professionistico che dilettantistico), chi esercita attività sportiva a fronte di un corrispettivo con mansioni riconducibili alle seguenti figure:
– atleta;
– allenatore;
– istruttore;
– direttore tecnico;
– direttore sportivo;
– preparatore atletico;
– direttore di gara.
Il rapporto di lavoro con le ASD/SSD dovrà assumere necessariamente una di queste forme.
– rapporto di lavoro subordinato;
– rapporto di lavoro autonomo (compreso il co.co.co.);
– prestazioni occasionali.
In ogni caso è prevista l’esenzione da tassazione del reddito percepito fino alla soglia di 10.000 euro l’anno ed aliquote previdenziali ridotte rispetto a quelle praticate in via ordinaria.
Queste nuove norme in tema di lavoro saranno operative dal 01.09.2021.

 

SCONTO DEL 60% SUL CANONE LOCAZIONE ASD/SSD

Il credito d’imposta del 60% sui canoni di locazione riconosciuto ad ASD/SSD (mesi da marzo a giugno 2021 e da ottobre a dicembre 2021) può essere “monetizzato” immediatamente mediante una cessione dello stesso credito direttamente al locatore.
La norma, in effetti, prevede che il credito sorge in capo alla ASD/SSD solo dopo il pagamento del canone e che lo stesso sia spendibile solo tramite compensazione con debiti v/Erario.
Questa modalità sembra pregiudicare quelle ASD/SSD che non hanno rapporti col fisco, svolgendo solo attività “istituzionale”, e ha portato a sottovalutare l’importanza di questa agevolazione. Fin da subito, in realtà, era stata chiarita la possibilità di cedere il credito a terzi (Banche, Poste, ecc.) ma pagando una commissioni e, comunque, previo pagamento del canone lasciando irrisolto il problema di “cassa” che gli enti sportivi devono fronteggiare in questo periodo.
Mediante la cessione del credito direttamente la locatore, invece, questa criticità viene meno in quanto il conduttore può “scontare” parte del canone dovuto mediante la cessione diretta del credito d’imposta consentendo così alla ASD/SSD cedente di dover pagare solo il restante 40% del canone.