29 aprile 2021 – Info Pillole

ASD E RIFORMA TERZO SETTORE: CHE FARE?

Con l’operatività del RUNTS (Registro Unico Terzo Settore), prevista entro l’estate del 2021, le ASD si troveranno di fronte ad un bivio.
Elementi che potrebbero suggerire ad una ASD di entrare a far parte del mondo degli ETS (adeguando il proprio statuto nella forma delle APS) sarebbero:
– Possibilità di usare locali senza dover rispettare la norma sulla destinazione d’uso
– Rapporti privilegiati con enti pubblici (contributi, ecc.)
– Godere di un privilegio generale in tema di crediti vs terzi
– Accesso ai finanziamenti agevolati destinati agli ETS
– Accesso ai finanziamenti del fondo sociale europeo
– Concessione gratuita dell’utilizzo di mobili ed immobili da enti pubblici
– Accesso regime fiscale forfetario senza addebito IVA 8per ricavi < 130.000.
Di contro la ASD/APS perderebbero l’accesso al regime di cui alla L.398/91 (per ricavi commerciali fino a 400.000), sarebbero oggetto di norme più stringenti in tema di lavoro e redazione del bilancio.

 

IL “RISCHIO” DEL “PADDLE” PER LE ASD/SSD

Visto il successo crescente del “paddle” molte ASD/SSD si stanno attrezzando per offrire servizi connessi a questa disciplina sportiva.
Ma attenzione alle “bucce di banana”.
Se l’ASD/SSD gestisce corsi a pagamento di preparazione alla disciplina del “paddle” e rivolge l’offerta a soci o a tesserati del proprio Ente affiliante (Federazione o EPS), fermo restando il rispetto di altri requisiti formali (statuto a norma, invio modello EAS, ecc.), i relativi ricavi potranno godere di una piena esenzione fiscale.
Se l’ASD/SSD si limita, dietro pagamento di un corrispettivo, a mettere a disposizione i campi da “paddle” per esercizio di attività prettamente “ludica”, non correlata ad attività didattica o manifestazione sportiva gestita dalla stessa o da altra ASD/SSD, allora l’Agenzia delle Entrate potrebbe considerare l’attività come mera messa a disposizione dell’impianto e, dunque, di natura “commerciale” (soggetta ad IRES e IVA).
La circostanza che il servizio “ludico” possa essere rivolto ai soli soci dell’ASD/SSD o a tesserati del medesimo Ente affiliante (Federazione o EPS), a mio sommesso avviso, non mitiga il rischio di contestazioni.

 

ASD/SSD E LE OPERAZIONI IN CONTANTI

Le operazioni in denaro contante non possono essere di importo superiore ad euro 1.999,99 ma per le ASD/SSD la norma è ancora più stringente. Infatti, il limite di utilizzo del contante per i sodalizi sportivi è di euro 999,99. Una operazione sopra tale soglia, come ad esempio il pagamento di un istruttore sportivo, deve essere pagata con bonifico o altro strumento idoneo.
La violazione del predetto obbligo prevede una sanzione amministrativa da 250 euro a 2.000 euro.
Non è possibile eludere la normativa mediante pagamenti “frazionati” (di importo inferiore ad euro 999,99 ma riferibili alla medesima operazione). Quando questi pagamenti sono effettuati a distanza di 7-10 giorni l’uno dall’altro, possono essere riconducibili alla stessa operazione ed essere soggetti alle sanzioni previste.
E’ possibile effettuare versamenti bancari di contante oltre tale soglia se riferibili a singole entrate di importo inferiore (come da es. le quote per i corsi sportivi). Per evitare contestazioni in questi casi di consiglia di rilasciare sempre una ricevuta di pagamento (conservando un copia) ed annotare analiticamente le entrate e le uscite, indicando i nominativi dei soggetti, la causale e l’importo incassato o pagato.
Per avere ulteriori dettagli su argomento clicca QUI.

 

I SOCI DELLA SSD DEVONO PAGARE INPS?

I soci di una SSD potrebbero incorrere nell’obbligo di iscrizione ad INPS e pagare contribuzione fissa (3.600 euro anno, oltre eventuale conguaglio).
Partendo dal principio base secondo cui tutti coloro che svolgono un’attività lavorativa devono obbligatoriamente essere iscritti a una gestione previdenziale, anche il socio di una SSD che si occupa, ad esempio, della gestione societaria potrebbe incorrere in tale obbligo. Anche se lo stesso, contemporaneamente, percepisse dalla stessa società compensi sportivi ex art. 67 TUIR.
La questione è complessa e contempla anche alcune cause di esclusione da tale obbligo, una delle quali risiede nel codice ATECO prescelto dalla SSD.
Ad esempio il codice 931220 (attività di club sportivi) è dall’INPS considerata attività di “industria” e per questo esclude sempre l’obbligo di contribuzione previdenziale in capo ai soci.
Al contrario il codice 931300 (gestione di palestre), in quanto attività “artigiana”, a certe condizioni può far scattare l’obbligo in capo ai soci lavoratori della SSD.