SANZIONI FINO A 2.500 EURO PER COLLABORAZIONI OCCASIONALI

Dal 21.12.2021 tutti rapporti di collaborazione occasionale di natura “autonoma” devono essere previamente segnalati all’Ispettorato Territoriale Lavoro (ITL).

L’omessa o la ritardata comunicazione comporta una sanzione amministrativa da € 500,00 a € 2.500,00.

Il rapporto di collaborazione autonoma è una qualsiasi prestazione di un’opera o di un servizio con lavoro prevalentemente proprio. Si definisce “occasionale” nel momento in cui tale prestazione viene svolta in maniera saltuaria e per una durata limitata al massimo a 30 giorni in un anno.

Sono collaborazioni “autonome” e “occasionali” quelle non riconducibili a:

  • lavoro subordinato;
  • prestazioni sportive ex art. 67 c.1 lett m) TUIR;
  • collaborazioni amministrative gestionali;
  • lavoratore autonomo con posizione IVA;
  • collaborazione coordinata e continuativa iscritta a Inps gestione separata.

Con nota del 27 gennaio 2022 l’Ispettorato del Lavoro ha escluso che l’obbligo possa riguardare gli enti senza scopo di lucro come le ASD, le SSD e gli ETS ma si ritiene che la comunicazione preventiva debba essere comunque prodotta nel caso in cui le collaborazioni occasionali di lavoro autonomo siano riferibili allo svolgimento delle attività di natura commerciale che i predetti enti sono legittimati a svolgere anche se in via strumentale e secondaria rispetto al proprio oggetto sociale.

In attesa che il Ministero del Lavoro metta a disposizione uno specifico indirizzo mail (o PEC), la comunicazione andrà effettuata attraverso l’invio di una e-mail ad uno specifico indirizzo di posta elettronica a ciascun Ispettorato territoriale (clicca QUI).