IL NUOVO VOLONTARIATO NEL TERZO SETTORE
Il volontario è la persona che, per libera scelta, svolge attività per fini di solidarietà in favore almeno di un ETS (Ente del Terzo settore), mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro.
L’attività di volontariato non è solo quella direttamente rivolta allo svolgimento di una o più attività di interesse generale (AIG) ma può anche essere quella relativa alla titolarità di una carica sociale (es. consigliere del CD) in quanto strumentale al perseguimento della mission dell’ETS.
Nel Terzo Settore tutti gli enti possono avvalersi di prestazioni volontarie, da parte di soggetti associati o esterni, ma per le APS e ODV l’apporto del lavoro “volontario” (dei propri associati) deve essere “prevalente”.
Nelle ODV e APS, infatti, il numero dei volontari (associati alla stessa ODV o APS) deve essere almeno il doppio dei lavoratori dipendenti o parasubordinati. Non rileva, a tale fine, il numero di lavoratori retribuiti di natura occasionale o autonoma (con P.IVA). In alternativa, per le sole APS, il vincolo sulla prevalenza del lavoro volontario è rispettato anche se il numero dei lavoratori dipendente o parasubordinati non risulti maggiore del 5% del numero dei soci (es. non più di 5 persone retribuite ogni 100 associati).
Nelle ODV non è mai possibile retribuire il lavoro degli associati mentre nelle APS gli associati possono essere retribuiti a qualsiasi titolo, nel rispetto delle condizioni di cui sopra. In tutti gli altri ETS non vi sono limiti e vincoli alla possibilità di avvalersi del lavoro retribuito degli associati.
In ogni caso i lavoratori retribuiti possono essere impiegati solo se ritenuti necessari al funzionamento dell’ente nell’ambito delle attività di interesse generale (AIG) praticate dalla ODV o APS.
Tutti i volontari (soci e non) che svolgono la loro attività in modo “non occasionale” devono essere iscritti in un apposito Registro vidimato da Notaio o impiegato comunale (scarica una facsimile cliccando QUI).
Gli ETS che si avvalgono di volontari devono, inoltre, stipulare a protezione degli stessi un’assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi e contro gli infortuni e le malattie.
La posizione del volontario è incompatibile con ogni forma di prestazione lavorativa retribuita dall’ente di cui il volontario è socio, associato o tramite cui presta attività volontaria. E’ possibile riconoscere il solo rimborso delle spese sostenute e documentate entro limiti stabiliti da statuto o mediante delibera del Direttivo oppure un rimborso anche per spese non documentate mediante autocertificazione (articolo 46 DPR n. 445/2000), purché non superiore all’importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e sia su capitoli di spesa previamente stabiliti da statuto o mediante delibera del Direttivo.
Si ritiene, infine, che l’utilizzo di volontari comporti obblighi in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs.81/08).