COME ISCRIVERSI ALLE LISTE 5 PER MILLE

Dal 8 marzo 2023 sono aperte le iscrizioni alle liste dei soggetti che intendono, nella prossima dichiarazione dei redditi, ottenere il contributo del 5 per mille dai contribuenti persone fisiche per sostenere la loro attività. Attraverso questa procedura lo Stato rinuncia a parte delle sue entrate (il 5 per mille delle imposte dei donanti) a beneficio degli enti accreditati alle apposite liste, che sono stati nominalmente indicati (tramite indicazione del relativo CF) nella dichiarazione dei redditi da ciascun contribuente.

Con le nuove norme della Riforma del Terzo Settore il 5 per mille 2023 (a valere sulle dichiarazioni dei redditi anno 2022) può essere destinato a:

  • Enti del Terzo Settore (ETS) iscritti nel RUNTS;
  • Enti senza scopo di lucro, della ricerca scientifica e sanitaria e dell’università;
  • Comuni che erogano attività assistenziali;
  • ASD riconosciute ai fini sportivi dal CONI.

Per procedere con l’accreditamento al 5 per mille gli ETS devono accreditarsi tramite il portale del RUNTS comunicando l’IBAN di accredito.

Le ONLUS iscritte alla data del 22.11.2021 alla relativa Anagrafe tenuta dall’Agenzia delle Entrate, possono iscriversi alle liste di accreditamento tramite il sito dell’Agenzia delle Entrate.

Non sono tenute a presentare l’istanza le ONLUS già presenti nell’elenco permanente dei soggetti accreditati (per consultare l’elenco clicca QUI).

Le ASD possono chiedere accredito se iscritte al Registro Attività Sportive Dilettantistiche e se svolgono in via prevalente almeno una delle seguenti attività:

  • avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni;
  • avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 anni;
  • nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;

Non sono tenute a presentare l’istanza le ASD già presenti nell’elenco permanente dei soggetti accreditati (per consultare l’elenco clicca QUI).

Lo scadenziario della procedura è il seguente:

  • Entro la data del 11 aprile l’iscrizione deve essere effettuata compilando la domanda tramite apposita piattaforma anche mediante il ricorso ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica;
  • Entro il 20 aprile l’Amministrazione finanziaria pubblica sul proprio sito l’elenco dei soggetti che hanno presentato la domanda;
  • Entro il 2 maggio è possibile chiederne la correzione alla Direzione regionale nel cui ambito si trova il domicilio fiscale dell’ente;
  • Entro il 10 maggio viene  pubblicato l’elenco aggiornato.

Entro il 2 ottobre 2023 è comunque possibile procedere tardivamente alla istanza, o correggere errori e/o omissioni di quella presentata, versando contestualmente una sanzione di 250 euro mediante modello F24 con codice tributo 8115 (remissione in bonis).

Tutti gli Enti beneficiari, qualunque sia l’importo percepito, devono redigere il Rendiconto ed una relazione illustrativa entro 12 mesi dalla data dell’incasso del contributo e conservare i giustificativi di spesa per 10 anni.

Nel Rendiconto vanno dettagliati i capitoli di spesa sostenuti con i fondi ricevuti (clicca QUI per scaricare modello Rendiconto spese effettuate) oppure vanno indicate le spese da sostenere nel caso il contributo venga accantonato in funzione di specifici progetti da realizzare successivamente (clicca QUI per scaricare il modello Rendiconto per i contributi accantonati).

Se l’importo ricevuto è maggiore di 20.000 euro gli Enti beneficiari devono:

  • Depositare il Rendiconto e la relazione illustrativa tramite una piattaforma dedicata entro 13 mesi dalla data dell’incasso;
  • Pubblicare il Rendiconto e la relazione illustrativa sul proprio sito web entro 14 mesi dalla data dell’incasso.