DONAZIONI BENI AGLI ETS: OBBLIGHI FISCALI AZZERATI PER LE IMPRESE
In generale cedere gratuitamente un bene oggetto della propria attività economica comporta obblighi fiscali in capo al cedente al fine di non recare un danno all’Erario.
Quando, infatti, viene acquistato (o prodotto) un bene nell’ambito di un’attività economica il costo di acquisto (o produzione) viene dedotto e l’IVA recuperata (come credito vs Erario). Ciò produce indubbiamente un vantaggio fiscale fino a quando, a seguito della cessione del bene (acquistato o prodotto) si dovranno versare le imposte dirette sull’ “utile” (differenza fra ricavo e costo) e versare IVA “netta” (differenza fra IVA su vendita incassata e IVA su acquisto pagata). Per questo motivo se il bene (acquistato o prodotto) non viene venduto ma “regalato” bisogna preoccuparsi di dare all’Erario la sua parte emettendo comunque una fattura (con indicazione “omaggio”) con valore imponibile il costo di acquisto (o di produzione).
Tanto premesso, quando l’omaggio o donazione viene effettuata a favore di soggetti che lo Stato ritiene “meritevoli” (Enti Pubblici o ETS) entra in gioco una prima agevolazione che deroga alla normativa pocanzi esposta. In pratica i beni si considerano “distrutti” e non bisogna emettere relativa la fattura.
Tuttavia, quando i beni aziendali vengono “distrutti” ricorre l’obbligo di comunicare preventivamente (5 giorni) all’Agenzia Entrate data, luogo e ora del trasporto finalizzato all’operazione di distruzione (o donazione vs soggetti meritevoli) e il valore dei beni ceduti. E qui abbiamo una seconda agevolazione che riguarda l’esonero anche da questo obbligo quando oggetto della distruzione (o donazione vs soggetti meritevoli) sono beni alimentari.
Al fine di ottenere lo sgravio degli adempimenti di preventiva comunicazione all’Agenzia delle Entrate è necessario:
- Emettere un DDT (Documento di Trasporto) a cura del cedente contenente l’indicazione della data, gli estremi identificativi del cedente, il destinatario. l’eventuale incaricato del trasporto, la qualità, quantità e peso dei beni ceduti;
- Predisporre un’autocertificazione, a cura del destinatario, da consegnata all’impresa cedente contenente l’indicazione degli estremi dei DDT relativo alla singola cessione e l’attestazione del proprio impegno ad utilizzare direttamente i beni ricevuti in conformità alle finalità istituzionali e a realizzare l’effettivo utilizzo diretto a fini di solidarietà sociale senza scopo di lucro, a pena di decadenza dai benefìci fiscali.