19 dicembre 2022 – Info Pillole

LE ASD OBBLIGATE ALL’ISCRIZIONE REA

Le ASD che sono titolari di Partita IVA sono obbligate ad iscriversi al Registro delle Imprese nell’apposita sezione REA.

Ogni anno, inoltre, entro il 30.06 le ASD iscritte al REA devono pagare i diritti annuali di iscrizione, pari ad euro 18,00.

Questo Registro ha lo scopo di raccogliere tutte quelle notizie aventi carattere economico, statistico ed amministrativo delle imprese che esercitano, in modo sussidiario e non prevalente, un’attività economica di natura commerciale.

Tra questi soggetti rientrano anche le “associazioni riconosciute e non”.

La mancata iscrizione al REA comporta una sanzione di 154.94€, ridotta a 30.99€ quando l’iscrizione avviene con un ritardo inferiore a 30 giorni rispetto al termine previsto.

ESENZIONE FINO A 10.000 EURO SOLO PER “DILETTANTI”

In attesa che entri in vigore la Riforma dello Sport, in base all’attuale normativa, le ASD/SSD possono erogare “rimborsi, indennità, premi e compensi” completamente esenti da imposte e contributi entro la soglia massima di 10.000 euro l’anno.

Il presupposto di tale agevolazione risiede della natura dilettantistica del soggetto erogante (ASD/SSD) ma a condizione che il soggetto percettore non svolga l’attività sportiva di collaborazione con modalità “professionale” (o di “subordinazione”).

In pratica, il “dilettantismo” deve essere presente non solo in capo alla ASD/SSD ma anche in capo ai collaboratori (es. istruttori).

Per cui l’appassionato di sport che, durante il proprio tempo libero (al di fuori del suo lavoro usuale), allena un gruppo di sportivi dilettanti, può godere di compensi agevolati (ex art. 67 TUIR).

Al contrario, l’istruttore di fitness che svolge questa attività in via esclusiva o prevalente, in modo professionale, a favore di più ASD/SSD, non può godere delle agevolazioni per il fatto di non poter riconoscere in tale figura i tratti del “dilettantismo”.

NOLEGGIO ATTREZZATURA SPORTIVA A SOCI, ASPETTI FISCALI

Quando l’ASD/SSD noleggia a terzi attrezzatura sportiva a fronte di denaro, i relativi ricavi sono soggetti a tassazione.

E’ possibile considerare questi ricavi non tassabili solo quando il noleggio risulta necessario per usufruire dei servizi sportivi (didattica, formazione, gara/manifestazione) gestiti direttamente dalla stessa ASD/SSD a favore di soci e tesserati.

Per cui, ad esempio, il contestuale noleggio a pagamento della tavola e/o della muta al socio praticante che partecipi ai corsi di surf organizzati dall’ASD/SSD è da ritenersi connaturato ed essenziale per lo svolgimento della pratica sportiva gestita ed organizzata dalla stessa ASD/SSD e, per questo, meritevole dell’esenzione fiscale come quella prevista per il pagamento del corso sportivo. Ciò ovviamente sul presupposto che il noleggio, sulla base dell’esempio fatto, appare strettamente correlato ed essenziale alla partecipazione ai corsi e non avulso da un contesto di pratica sportiva organizzata dall’ASD/SSD.

Seguendo il medesimo ragionamento, quando il socio (o tesserato) noleggia la tavola da surf per sedute di pratica sportiva “private” o iniziative “ludiche” al di fuori delle attività direttamente organizzate e supervisionate dalla ASD/SSD (es. corsi o gare), il relativo corrispettivo andrebbe tassato (IVA e IRES).

LA NAVETTA PER LE TRASFERTE DEGLI ATLETI

Quando l’ASD/SSD decide di dotarsi di un mezzo di trasporto per l’attività sportiva (es. furgone per attrezzatura o navetta per scortare gli atleti alle gare/manifestazioni sportive) potrebbe:

Acquistarlo, valutando con attenzione l’obbligo previsto dalla Legge di devoluzione gratuita dello stesso in caso di scioglimento anticipato dell’ASD/SSD;

Noleggiarlo, che probabilmente risulta la soluzione migliore nel caso le occasioni di utilizzo del mezzo non fossero troppo frequenti;

Prenderlo in comodato (es. da un socio), previa stesura di un contratto che preveda quali siano le spese (ordinarie e/o straordinarie) a carico della ASD/SSD, comunicando alla Motorizzazione la variazione di possesso del mezzo a favore della ASD/SSD (sanzioni fino a 700 euro con ritirino carta circolazione in caso di omessa comunicazione).

In tutti i casi esposti sarebbe opportuno mettere agli atti la decisione del CD con apposito verbale.