30 marzo 2023 – Info Pillole

IL COLLABORATORE VOLONTARIO SECONDO LA RIFORMA DELLO SPORT

La Riforma dello Sport in vigore dal 1° luglio 2023 (salvo proroghe) qualifica la figura del collaboratore sportivo “volontario” come “colui il quale mette a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretto ma esclusivamente per finalità amatoriali”.

Non esiste l’obbligo di compilare il Registro dei Volontari (come per gli ETS) ma è consigliabile individuare queste figure mediante una delibera del Consiglio Direttivo redigendo apposite lettere di incarico. Opportuno fare in modo che tutti i volontari risultino quantomeno tesserati presso l’Ente affiliante.      

Se tra le coperture assicurative garantite con il tesseramento non è prevista la responsabilità civile verso terzi l’ASD/SSD dovrà sottoscrivere una polizza assicurativa ad hoc.

Ai volontari non potrà essere riconosciuto alcun tipo di retribuzione, anche indiretta. Se previsto dalla delibera del CD il volontario potrà ottenere il rimborso delle spese (documentate), compreso il rimborso chilometrico, per le trasferte effettuate nell’interesse della ASD/SSD fuori dal Comune di residenza.

Ai volontari potranno essere riconosciuti premi per meriti sportivi che, dal 1° luglio 2023 (salvo proroghe), verranno tassati con una trattenuta alla fonte nella misura del 20%.

Anche i dipendenti pubblici possono risultare collaboratori “volontari” e, come tali, ricevere premi per meriti sportivi ma prima di assumere tale ruolo dovranno effettuare una comunicazione all’Amministrazione di appartenenza.

I NUOVI COMPENSI SPORTIVI ESENTASSE FINO A 15.000 EURO

Il recente Decreto Milleproroghe non ha portato novità sul termine di abrogazione dal prossimo 1° luglio 2023 della disciplina sui compensi sportivi ma ha introdotto un importante chiarimento ai fini fiscali.

Dato che la riforma del lavoro sportivo cadrà a metà dell’anno un lavoratore sportivo che abbia ricevuto nel primo semestre del 2023 compensi pari ad euro 10.000 euro potrà percepire, entro il 31.12.2023, ulteriori 5.000 euro senza subire tassazione. Superata tale soglia l’ASD/SSD dovrà effettuare la trattenuta fiscale.

La questione non è stata affrontata, per ora, ai fini previdenziali per cui potrebbe accadere che un lavoratore sportivo che abbia ricevuto nel primo semestre del 2023 compensi pari ad euro 10.000 euro (esonerati da contributi sulla base dell’attuale regime) a partire

dal 1° luglio 2023 e fino al 31.12.2023 potrebbe godere dell’esenzione contributiva per ulteriori 5.000 euro portando, di fatto, l’agevolazione previdenziale alla soglia complessiva annua di euro 15.000.

LE SSD HANNO LE STESSE AGEVOLAZIONI DELLE ASD?

La SSD in base alla L.289/2002 dovrebbe poter godere di tutte le agevolazioni fiscali dettate in tema di ASD.

L’Agenzia delle Entrate con la Circolare 18/2018 sostiene, al contrario, che alcune agevolazioni non sono applicabili alle SSD ed in particolare l’esenzione fiscale di:

Raccolte fondi in occasione di celebrazioni e ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;

– Contributi ricevuti dalle PA per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento di attività sportiva;

– Beni ricevuti a seguito di devoluzione patrimonio di un soggetto estinto;

E’ fin troppo chiaro che la Circolare 18/2018, in linea di principio, non potrebbe prevalere sulla Legge 289/2002 la quale, tuttavia, nel passaggio che interessa la questione di oggi si presta a plurime interpretazioni.

IN ogni caso si consiglia prudenza visto che all’Agenzia delle Entrate andare in contenzioso non costa nulla ..

MODELLO EAS OBBLIGATORIO ANCHE PER LE ASD SENZA PARTITA IVA

Il Modello EAS (per sapere cos’è clicca QUI) deve essere presentato da tutti le ASD che svolgono attività di natura commerciale.

Anche l’ASD non in possesso della Partita IVA soggiace a questo obbligo, vediamo il perchè.

I ricavi di una Associazione relativi a prestazioni di servizi erogati a favore di associati a fronte del pagamento di un corrispettivo quantificato in funzione della specifica prestazione erogata, sono tassati poichè riconducibili ad un’attività di natura commerciale.

Lo dice l’art.148 del TUIR al comma 2.

Al comma 3, fortunatamente, vengono dettate le eccezioni a questa regola e fra queste rientrano le prestazioni rese dalle ASD, se svolte in attuazione agli scopi istituzionali, verso il pagamento di corrispettivi specifici, a favore di propri associati e tesserati alla medesima Federazione o EPS.

Questa sottile (ma non troppo) delucidazione chiarisce come anche le ASD in possesso del solo CF esercitano attività di “natura” commerciale, seppur “decommercializzata”.

Ed è per questo motivo che l’EAS deve essere compilato anche dalle ASD prive di partite IVA. Non tragga in inganno, infatti, l’esonero previsto per gli enti associativi dilettantistici iscritti nel registro del Coni che NON svolgono attività commerciale. Se l’ASD “vende” corsi sportivi ai soci DEVE ottemperare all’obbligo di trasmissione (e monitoraggio annuale) dell’EAS.