28 aprile 2023 – Info Pillole

RIFORMA DELLE SPORT: COME INQUADRARE I COLLABORATORI

 Le nuove regole sulle collaborazioni sportive in vigore dl 1° luglio 2023 (salvo proroghe) qualificano come “lavoratori sportivi” coloro i quali svolgono la loro attività a fronte di un compenso.

Le ASD/SSD dovranno inquadrare detti rapporti scegliendo fra due formule:

  • lavoro subordinato;
  • lavoro autonomo.

Un rapporto di lavoro è di tipo “subordinato” quando il collaboratore mette a disposizione il proprio lavoro come elemento facente parte dell’organizzazione dell’ASD/SSD secondo direttive e vigilanza di questa ultima che assume, appunto, la veste di “datore di lavoro”.

Un rapporto di collaborazione è definito “autonomo” se ha come obiettivo la realizzazione di un risultato (opera o servizio) mediante l’attività organizzata e svolta dal lavoratore in piena autonomia e a proprio rischio, anche in coordinazione con l’ASD/SSD.

Questa tipologia di collaborazione viene formalizzate con un contratto di collaborazione professionale con il lavoratore sportivo titolare di partita IVA o con un contratto di collaborazione coordinata e continuativa.

In entrambe i casi il Consiglio Direttivo può disporre, in aggiunta al compenso, la previsione di rimborsi spesa in caso di trasferte fuori dal Comune di residenza (es. ammontare rimborso chilometrico, massimali spesa per vitto e alloggio, ecc.).

ALLE ASD CONVIENE DIVENTARE UN ETS?

Con l’entrata in vigore della Riforma del Terzo Settore (prevista per il prossimo 01.01.2024) le ASD potranno valutare se assumere o meno la veste di ETS (Ente del Terzo Settore).

Fra i vantaggi vi è sicuramente la possibilità di promuovere con più vigore campagne di sensibilizzazione fra soci e conoscenti atte ad incentivare le donazioni in denaro in quanto è prevista la possibilità per il benefattore di “recuperare” il 30% della somma donata sotto forma di detrazione d’imposta fino ad euro 30.000 l’anno (per vedere i dettagli clicca QUI).

Le erogazioni liberali a favore di una ASD che rimarranno fuori dalla Riforma, invece, consentirà un recupero fiscale limitato al 19% della somma donata, fino ad un massimo di 1.500 euro di donazioni l’anno.

Le ASD che decideranno di diventare un ETS, inoltre, avranno un acceso privilegiato ai fondi pubblici, a forme di credito agevolato e a Fondi Europei.

Tuttavia, le ASD che si iscriveranno al RUNTS perderanno il beneficio di poter esentare da tassazione i corrispettivi specifici incassati dai tesserati (non soci) della propria Federazione o EPS affiliante. Tale agevolazione, infatti, rimarrebbe in vigore solo per i proventi conseguiti da soci e familiari di questi ultimi ma solo se l’ASD dovesse iscriversi al RUNTS come APS (Associazione di Promozione Sociale).

LE CONDIZIONI PER NON TASSARE I RICAVI DELLA ASD

Una delle agevolazioni fiscali più apprezzate dalle ASD è certamente la neutralità fiscale dei corrispettivi incassati per erogazione di servizi sportivi (partecipazione a gare, attività didattica e formativa) a favore di una stretta cerchia di utenti.

L’agevolazione si applica, in particolare, con riferimento alle predette attività effettuate dall’ASD/SSD nei confronti di:

  • soci dell’ASD;
  • soggetti frequentatori e/o praticanti che non rivestono la qualifica di associati ma siano “tesserati” dalle Federazione (o EPS) cui è affiliato l’ASD;
  • altre ASD/SSD che svolgono la medesima attività e fanno parte della medesima Federazione (o EPS) a cui è affiliata l’ASD.

LA FORNITURA DEL MATERIALE TECNICO PUO’ ESSERE TASSATA

Consegnare borsone e/o divisa sociale per la gara da parte di una ASD a favore dei propri soci dietro il pagamento della sola quota associativa annuale o in occasione della sottoscrizione di un abbonamento ai corsi sportivi erogati dallo stesso sodalizio, non costituisce attività commerciale.

Questa operazione (se vogliamo “promozionale”) deve risultare da una preventiva delibera dell’organo direttivo (CD). All’interno di quello che ai nostri clienti diciamo essere il “verbale di inizio anno” in cui sono stabilite le “regole del gioco” (quantum della quota associativa, quali i corsi e manifestazioni da partecipare e/o organizzare, quali i costi ai soci e ai terzi, a chi conferire incarichi sportivi ecc.).

Diverso è il caso in cui l’indumento (o attrezzatura) viene venduto indipendentemente dal rinnovo annuale del socio (o dalla sottoscrizione abbonamento) o, a maggior ragione, ad un soggetto terzo, come ad esempio può esserlo il semplice “tesserato”.

In questi casi siamo sempre di fronte ad un’attività commerciale (art.148, comma 4, TUIR), a meno che non si possa dimostrare di avere effettuato la rivendita al prezzo di costo.