30 giugno 2023 – Info Pillole

COME APRIRE IL BAR INTERNO ALLA ASD/SSD

Per avviare l’attività di somministrazione alimenti e bevande presso l’Impianto sportivo gestito da ASD/SSD affiliata ad un EPS riconosciuto da Ministero è sufficiente una comunicazione di apertura (SCIA) al SUAP competente, a condizione che:

  • il Bar sia gestito direttamente da ASD/SSD;
  • Il locale sia conforme alla normativa igienico sanitaria; l’attività sia rivolta ai soci e non aperta al pubblico;
  • Non è richiesto il possesso dei requisiti professionali ma solo l’adeguamento ai protocolli HACCP.

Le ASD/SSD che NON sono affiliate agli EPS di cui sopra, al contrario, devono presentare una vera a propria “richiesta” che permetterà l’apertura solo dopo 45 gg di silenzio/assenso del Comune.

I proventi del Bar ricevuti dai soci in occasione della pratica sportiva sono commerciali ma assoggettabili al regime agevolato di cui alla L.398/91.

AFFITTO DEL CAMPO AL SOCIO E’ RICAVO TASSATO

Secondo una tesi prevalente, se una ASD/SSD dovesse affittare il campo da gioco (es. calcio, tennis, golf, ecc.) ad un socio e/o tesserato, al di fuori delle attività sportive direttamente gestite dalla stessa ASD (es. lezioni singole/di gruppo, organizzazione di gare/eventi, ecc.), i relativi corrispettivi sarebbero tassati.

In questo caso, infatti, l’ASD/SSD non gestirebbe l’”esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica” del socio e/o tesserato, ma metterebbe solo a disposizione gli strumenti (il campo, lo spogliatoio, l’utenza connessa ecc.) a fronte di denaro.

Se tale attività non fosse esercitata occasionalmente l’ASD dovrebbe attivare la Partita IVA. I relativi incassi potrebbero beneficiare delle agevolazioni fiscali di cui alla L. 398/91 in quanto l’attività sportiva, sebbene svolta autonomamente dal socio e/o tesserato, risulterebbe “connessa” agli scopi istituzionali.

ASSEMBLEA SOCI IN SECONDA CONVOCAZIONE ALMENO 24 ORE DOPO LA PRIMA

La Riforma dello Sport, in vigore dal prossimo 1° luglio 2023, imporrà l’adeguamento statutario a tutte le ASD/SSD alla nuova normativa.

Nell’occasione sarebbe il caso di rivedere alcune clausole che spesso troviamo contenute negli statuti soprattutto delle ASD.

Fra queste segnaliamo la clausola che in tema di assemblea dei soci prevede, in mancanza del numero minimo di soci da raggiungere per deliberare, la possibilità di farlo anche a distanza solo di un’ora rispetto alla data e orario originaria stabilita per l’adunanza assembleare “qualsiasi sia il numero dei partecipanti”.

Questo stratagemma permette di evitare che l’organo assembleare, a cui sono deputate decisioni cruciali (approvazione rendiconto, rinnovo direttivo, ecc.), rimanga “congelato” dalla inerzia dei soci.

Tuttavia, si ritiene che tale possibilità debba prevedersi almeno 24 ore dopo rispetto alla prima adunanza.

La necessità di prevedere giorni diversi fra la “prima” e la “seconda” convocazione è prevista normativamente solo per le S.P.A. (art. 2396 c.c.) ma, nel caso della ASD, se un socio fosse davvero intenzionato a partecipare all’assemblea, prevedere una seconda possibilità in un giorno differente credo risponda meglio alla esigenza di provare la “buona fede” degli amministratori che hanno l’obbligo di assicurare la partecipazione attiva alla vita sociale dei soci.

PER ASD/SSD USO DI CONTANTI FINO A 1.000 EURO

Sull’uso del contante è il caso di fare chiarezza, soprattutto nel mondo delle ASD/SSD.

Esiste un limite che riguarda tutti, attualmente di euro 4.999, superato il quale si è soggetti a sanzioni amministrative fino ad euro 50.000 nell’ambito della normativa sull’antiriciclaggio.

Per le ASD/SSD la normativa sul contante è ancora più stringente perchè l’uso del contante per transazioni di valore superiore ad euro 1.000, fino al 31.12.2015, comportava la decadenza dal regime agevolato di cui alla L.398/91. Dal 01.01.2016 le violazioni per l’uso del contante sopra la soglia di euro 1.000 non pregiudicano l’accesso alle agevolazioni di cui alla L.398/91 ma determinano unicamente l’applicazione di sanzioni (da 250 a 2.000 euro).

Ricordiamo che l’artificio di “frazionare” transazioni di importo superiori alle soglie consentite in un lasso temporale nell’ordine dei 15/30 gg, viene spesso ricondotto alla medesima operazione e rischia di soggiacere alle medesime conseguenze sanzionatorie descritte in precedenza.