31 luglio 2023 – Info Pillole

LE TRATTENUTE SUI COMPENSI SPORTIVI

Dal 1° luglio 2023 sono in vigore le nuove norme sul lavoro sportivo che prevedono trattenute da operare sui compensi erogati a titolo INPS (oltre i 5.000 euro l’anno) e a titolo IRPEF (oltre i 15.000 euro l’anno).
Per fare un esempio con la precedente disciplina sui compensi sportivi in vigore fino al 30 giugno 2023 (niente INPS e IRPEF fino a 10.000 euro l’anno) una ASD/SSD che riconosceva 15.000 euro l’anno di compensi erogava al collaboratore circa 13.700 euro (al netto delle trattenute).
Oggi, con la nuova normativa introdotta dal D.Lgs 36/2021, per consentire al collaboratore di percepire lo stesso introito netto (euro 13.700 circa) l’ASD/SSD dovrebbe sostenere una spesa, comprensiva di oneri previdenziali a suo carico, pari a:
– euro 20.400 circa nel caso il rapporto fosse inquadrato come “lavoro dipendente”
– euro 18.100 circa nel caso il rapporto fosse inquadrato come “collaborazione coordinata e continuativa”
– euro 19.00 circa nel caso il rapporto fosse formalizzato come “lavoro autonomo”.

LO STATUTO DEVE CONTENERE L’ELENCO DISCIPLINE SPORTIVE PRATICATE

Gli introiti rivenienti dall’esercizio di attività sportiva dilettantistica svolta da una ASD/SSD sono esentasse solo se svolte nei confronti di associati/tesserati o tesserati del medesimo Ente affiliante, a patto che la disciplina sportiva svolta sia citata nell’oggetto sociale dello Statuto sociale ed inclusa nella lista delle discipline sportive emanata dal CONI.

Se la stessa disciplina fosse svolta nei confronti di “non tesserati”, i relativi incassi sarebbero soggetti a tassazione ma con la possibilità di fruire delle agevolazioni di cui alla L.398/91 poichè l’attività svolta può essere considerata “connessa” agli scopi istituzionali (esercizio specifica attività sportiva).

Se l’attività sportiva esercitata, al contrario, non fosse compresa fra quelle elencate nell’oggetto sociale dello Statuto della ASD/SSD, i relativi introiti verrebbero tassati in misura piena poichè tale attività non potrebbe considerarsi “connessa” agli scopi istituzionali, appunto perchè fra gli scopi istituzionali non risulterebbe menzionata.

I CONTROLLI FISCALI PER LE ASD/SSD

I controlli nei confronti delle ASD/SSD sono generalmente di due tipologie:

a) verifica dei requisiti formali (possesso legittimo dello “status” di ASD con verifica affiliazione, iscrizione al Registro CONI e regolarità dello statuto);

b) verifica dei requisiti sostanziali, ovvero l’effettivo svolgimento di attività sportiva dilettantistica (ASD/SSD) con modalità coerenti ai principi statutari di democraticità (ASD), effettività del rapporto associativo (ASD) e divieto di distribuzione di utili anche in modo indiretto (ASD/SSD).

La documentazione oggetto di controllo è solitamente:

  • Atto costitutivo e statuto;
  • Affiliazione a FSN/EPS e iscrizione RAS;
  • Modello EAS (per le ASD/SSD costituite prima del 30.06.2023;
  • Libro Soci, Libro delle riunioni del CD e Libro delle Assemblee dei soci;
  • Documenti afferenti la gestione della sicurezza dei dati personali (Codice Privacy)
  • Documentazione probante l’effettiva convocazione delle assemblee dei soci (es. mail, PEC, raccomandata a mani o AR, ecc.);
  • Documentazione di spesa, ricevute di incasso, estratti conto bancari, report entrate/uscite;
  • Documentazione relativa ai rapporti di lavoro (verbali CD attribuzione incarico, contratti lavoro sportivo, autocertificazioni sui compensi percepiti, ecc.);
  • Documento Valutazione Rischio (in caso presenza di lavoro subordinato o co.co.co. sportivo > 5.000 euro)
  • Altri documenti per la gestione dell’attività sportiva (contratti di disponibilità immobile come locazione, comodato, concessione, ecc., corrispondenza con soci, foto o altra documentazione relativa ad eventi o manifestazioni partecipate, impostazione del sito web o profili social, ecc.).

IMPOSTA DI BOLLO ESENTE ANCHE PER ATTI COSTITUTIVI ASD?

L’Agenzia delle Entrate, in casi abbastanza frequenti, non vuole riconoscere l’esenzione dall’imposta di bollo alle ASD di nuova costituzione quando vengono registrati l’atto costitutivo e statuto. L’Ufficio basa tale preclusione sul fatto che, al momento della registrazione, l’ente neo costituito non abbia ancora ricevuto il riconoscimento sportivo dall’iscrizione al RAS che, ovviamente, non è possibile senza che gli atti non siano stati registrati.

Questo paradosso è molto simile al caso delle Organizzazioni di Volontariato che godono dall’esenzione dall’imposta di Registro se regolarmente iscritte al relativo Registro regionale ma che può avvenire solo dopo la registrazione degli atti costitutivi. In questo caso, molto simile alla vicenda che oggi coinvolge le ASD, l’Agenzia delle Entrate con Circolare 38/2011 ha chiarito la validità dell’esenzione dall’imposta anche prima del riconoscimento regionale.

Si suggerisce, dunque, di indicare negli atti costitutivi della ASD l’esenzione del bollo ai sensi dell’art. 27 bis, Allegato B del DPR n. 642/72 e, in caso di ostruzionismo dell’Ufficio, richiamare per analogia la Circolare citata in tema di ODV.