31 agosto 2023 – Info Pillole

QUANTO TEMPO CONSERVARE LA DOCUMENTAZIONE DELLA ASD/SSD

La documentazione contabile ed amministrativa di una ASD/SSD va conservata, ai fini fiscali, almeno 5 anni dall’anno in cui è presentata la relativa dichiarazione dei redditi. Ad es. per l’anno 2022 la dichiarazione di una ASD/SSD con esercizio sociale coincidente con l’anno solare va presentata entro il 30.11.2023. Di conseguenza la documentazione va conservata entro il 31.12.2028. Questo termine si allunga a 7 anni (anziché 5) per quei sodalizi che, pur in possesso di partita IVA, dimenticano di presentare la dichiarazione dei redditi.

Anche per le ASD senza partita IVA devono attendere 7 anni prima di liberarsi della documentazione in quanto, in caso di controllo, potrebbero incorrere nell’accusa di svolgere attività commerciale senza Partita IVA e per questo motivo rientrare nella casistica dei soggetti obbligati ma inadempienti verso gli obblighi dichiarativi.

Nei casi di esercizio sociale NON coincidente con l’anno solare, ai fini dell’accertamento IVA valgono i termini di cui sopra mentre ai fini IRES i 5 anni (o 7 in caso di omessa dichiarazione) decorrono dall’anno di presentazione della dichiarazione dei redditi che, ad oggi, va presentata entro ultimo giorno undicesimo mese successivo alla chiusura dell’anno sociale. Ad es. se anno sociale 2022/2023 scadesse il 30.06.2023 il termine di presentazione della dichiarazione sarebbe il 31.05.2024 e i 5 anni scadrebbero al 31.12.2030.

LA NUOVA DEFINIZIONE DI “LAVORATORE SPORTIVO”

Il lavoratore sportivo è un collaboratore retribuito che svolge le mansioni di atleta, allenatore, istruttore, direttore tecnico, direttore sportivo, preparatore atletico, direttore di gara oppure ogni altro tesserato che svolga, verso un corrispettivo, mansioni rientranti tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva sulla base delle indicazioni dalle Federazioni o altri Enti affilianti sulla base dei regolamenti tecnici della singola disciplina sportiva e approvate con decreto dell’Autorità di Governo delegata in materia di sport, sentito il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Tutte le Federazioni devono comunicare l’elenco delle mansioni al Dipartimento dello Sport che dovrà renderne pubblico il contenuto.

Nel frattempo si consiglia di non contrattualizzare con le regole dettate dal D.lgs. 36/2021 coloro che svolgono mansioni diverse dalle sette categorie tipizzate, fino a quando non verrà pubblicato il decreto con cui si approvano le mansioni necessarie per lo svolgimento di attività sportive.

COME INQUADRARE I COLLABORATORI “SPORTIVI”

Dal 1° luglio 2023 i collaboratori “sportivi” delle ASD/SSD potranno essere inquadrati in una delle seguenti formule:

  • Collaborazione gratuita (volontario);
  • Lavoro subordinato;
  • Rapporto professionale (collaboratore titolare di Partita IVA);
  • Contratto di collaborazione coordinata e continuativa.

Per le collaborazioni retribuite i vantaggi sono:

  • Esenzione fiscale per compensi fino a 15.000 euro l’anno;
  • Esenzione dalla contribuzione previdenziale per compensi fino a 5.000 euro l’anno;
  • Riduzione al 50% della contribuzione previdenziale (fino al 2027) per compensi superiori a 5.000 euro l’anno.

Iscrizione INAIL è obbligatoria per le ASD/SSD solo in presenza di lavoro subordinato e co.co.co. “amministrativo gestionale”.

LE ASD POSSONO RETRIBUIRE IL PRESIDENTE?

Se lo Statuto della ASD/SSD non lo vieta è possibile retribuire il Presidente e, allo stesso modo, gli altri membri del Consiglio Direttivo. In tutti i casi la retribuzione dovrà essere quantificata in base all’effettivo lavoro svolto e non celare forme di distribuzione indiretta di utili.

L’attività svolta dall’Amministratore di una ASD/SSD (membro del CD o Amministratore Unico nel caso della SSD) non può essere qualificata come “lavoro sportivo” e, pertanto, potrebbe essere inquadrata solo come co.co.co. “tipica” senza poter godere delle agevolazioni previste dalla Riforma.

Se il Presidente (o Consigliere) dovesse essere retribuito per lo svolgimento di attività “amministrativo-gestionale” (segreteria e disbrigo pratiche interne) il contratto da utilizzare potrebbe essere il “co.co.co. amministrativo gestionale” che gode delle agevolazioni fiscali previste dalla Riforma di tema di lavoro sportivo.

Nel caso il Presidente (o Consigliere) dovesse percepire anche un compenso come “lavoratore sportivo” (es. istruttore) dovrà aprire 2 diverse posizioni INPS.