LE NOVITA’ DELLA CU 2024 PER ASD E SSD

Entro il 18 marzo 2024 tutte le ASD ed SSD dovranno trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate le CU (Certificazioni Uniche) per i compensi erogati ai propri collaboratori nell’ambito dei rapporti di lavoro dipendente, lavoro autonomo (co.co.co e Partiva IVA), “vecchi” compensi sportivi (vecchia disciplina valida fino al 30 giugno 2023) e altre forme di retribuzione (es. compenso occasionale), con riferimento all’anno di imposta 2023.

Il termine per la trasmissione telematica delle CU è prorogato al 31.10.2024 solo per i casi in cui la CU abbia ad oggetto compensi non tassabili (sotto le franchigie di esenzione fiscale) ma la consegna materiale della CU ai Collaboratori deve, in ogni caso, avvenire entro il 18.04.2024.

È prevista una sanzione pari a 100 euro per ciascuna CU errata, omessa o tardiva.

Per gli effetti conseguenti l’entrata di vigore della Riforma dello Sport dal 1° luglio 2023, nella maggior parte dei casi, le ASD e SSD rilasceranno ai propri collaboratori sportivi dilettantistici due distinte CU:

  • una per i compensi corrisposti fino al 30 giugno 2023 (soglia esenzione fiscale 10.000);
  • una per i compensi corrisposti dal 1° luglio 2023 che potrebbero essere stati erogati come lavoro dipendente o assimilato o di lavoro autonomo (soglia esenzione fiscale fino ad euro 15.000).

Fra le novità più rilevanti segnaliamo l’introduzione di due nuovi quadri da compilare:

  • la sezione “Reddito lavoro sportivo”, relativa ai dati fiscali;
  • la sezione “Inps gestione separata parasubordinati sportivi dilettantistici e figure assimilate”, per i dati previdenziali e assistenziali.

Per i collaboratori in co.co.co. sportive ed amministrativo gestionale, inoltre, sono richiesti nuovi dati, fra cui:

  • iscrizione altra posizione previdenziale obbligatoria;
  • status di pensionato;
  • concessione di autorizzazione (in caso di pubblico impiego)
  • classificazione Collaboratore (allenatore, istruttore, direttore tecnico, ecc.)

Le Certificazioni relative ai compensi relativi ai co.co.co. devono comprendere anche quelli erogati fino al 12.01.2024 (principio di “cassa allargata”).