31 ottobre 2023 – Info Pillole

I COLLABORATORI SPORTIVI IN REGIME “FORFETARIO”

I collaboratori sportivi titolari di Partita IVA oltre a sfruttare i vantaggi fiscali introdotti dalla Riforma (esenzione IRPEF per ricavi fino a 15.000 euro, esenzione INPS fino a 5.000 euro e una aliquota contributivo del 12,5% fino al 2027), potrebbero accedere, se in possesso di alcuni requisiti, al regime forfettario di cui alla L.190/2014 e sfruttare altri vantaggi di natura fiscale.

Tali soggetti, infatti, non addebitano IVA al cliente, non subiscono trattenute di natura fiscale o previdenziale e non sono sono obbligati alla tenuta dei registri cantabili. Le imposte sul reddito sono nella misura del 5% (per i primi 5 anni) e calcolate solo su una parte dei loro incassi tramite un “coefficiente di redditività” che dipende dal Codice Ateco scelto.

Solitamente i Codici Ateco utilizzati da queste figure sono:

85.51.00 per “istruttori, insegnanti ed allenatori sportivi“, compresi i personal trainer (coefficiente di redditività 78%)

93.19.99 per gli “atleti professionisti“, nonché per “arbitri, giudici e cronometristi“ (coefficiente di redditività 67%)

NUOVE NORME SU INCOMPATIBILITA’ DEGLI AMMINISTRATORI NELLE ASD

La Riforma dello Sport in vigore dal 1° luglio 2023 ha introdotto un nuovo regime di incompatibilità per i Dirigenti di ASD più ampio rispetto alla previgente disciplina.

Sulla base della nuova disciplina, infatti, i membri del CD di una ASD non possono ricoprire alcuna carica presso un’altra ASD affiliata alla medesima Federazione o Enti di Promozione Sportiva, seppur operante nell’ambito di una diversa disciplina sportiva.

Pertanto, il Presidente di una ASD potrebbe ricoprire legittimamente la qualifica di Presidente di un diverso sodalizio sportivo solo se le predette cariche fossero rivestite in sodalizi sportivi affiliati a Federazione o Ente di Promozione Sportiva differenti, anche se le due ASD operassero nell’ambito della medesima disciplina sportiva.

POSSIBILE RICONOSCERE UNA INDENNITA’ CHILOMETRICA AL COLLABORATORE SPORTIVO?

Il rimborso spesa riconosciuto da ASD/SSD ai propri collaboratori (volontari e/ non) sotto forma di “indennità chilometrica” è legato al concetto di “trasferta” e al tipo di collaborazione in essere (gratuita o a pagamento).

La Riforma dello Sport ha chiarito che ci sono due diversi concetti di “trasferta” cui legare l’eventuale rimborso spesa:

  • Per il Volontario si parla di “trasferta” quando, per espletare l’incarico attribuito dalla ASD, lo stesso si reca in un Comune diverso da quello della sua residenza anagrafica o domicilio (se diverso dalla residenza);
  • Per il Collaboratore a pagamento (es. co.co.co.) si parla di “trasferta” quando, per espletare l’incarico attribuito dalla ASD, lo stesso si reca in un Comune diverso da quello in cui risulta la sede operativa dell’ASD in cui viene solitamente svolto l’incarico. 

Di conseguenza:

  • il Volontario che si sposta dal proprio Comune di residenza vs altro Comune in cui ha sede operativa l’ASD, per svolgere l’incarico gratuito conferito, ha diritto alla indennità;
  • Il Collaboratore a pagamento che si sposta dal Comune in cui ha sede operativa l’ASD vs altro Comune al fine di svolgere l’incarico (es. per gare o corsi da svolgere presso altra sede) ha diritto alla indennità. Al contrario, lo spostamento da e vs la propria residenza non è considerata una “trasferta” e non può essere indennizzata.

ABOLIZIONE DELLA L.398/91

La nuova normativa fiscale introdotta dal CTS (Codice Terzo Settore) prevede l’abolizione delle seguenti agevolazioni:

  • Regime di cui alla L.398/91 per la tassazione agevolata dei ricavi di natura “commerciale”;
  • Esenzione fiscale dei ricavi incassati dai soci per la vendita di servizi di natura “istituzionale” (ex art. 148 TUIR);

Le novità di cui sopra si applicano agli ETS (comprese le ASD) iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore a decorrere dal periodo di imposta successivo all’autorizzazione della Commissione europea. Se l’autorizzazione non dovesse arrivare entro fine 2023 nel corso del 2024, le norme di favore sopra citate rimarranno ancora in vigore per:

  • Associazioni (comprese ADS) già iscritte al Registro unico nazionale del terzo settore);
  • Associazioni culturali non commerciali non iscritte ad alcun registro;

Se l’autorizzazione dovesse arrivare entro fine 2023, dal 2024 solo le ASD non iscritte al RUNTS e le SSD potranno continuare a godere delle agevolazioni di cui alla L.398/91 e l’art.148 TUIR.