31 gennaio 2024 – Info Pillole

ATTENZIONE AI COMPENSI SPORTIVI PAGATI FINO AL 12.01.2024

In tema di co.co.co. sportive è stato chiarito che il pagamento di eventuali compensi dovuti per il 2023 ed effettuati fino alla data del 12.01.2024 sono considerati effettuati nel 2023 (cosiddetto principio di “cassa allargata”).

Per cui, detti pagamenti, rilevano ai fini del calcolo del superamento delle soglie di esenzione INPS e IREPEF in capo al collaboratore per l’anno 2023.

Ad esempio, se un collaboratore ha incassato fino al 31.12.2023 compensi sportivi pari a 4.500,00 euro, l’eventuale pagamento di compensi maturati nel 2023 per euro 600,00, se effettuato entro il 12.01.2024, sarà soggetto ad una trattenuta INPS (1/3 del 12,5% di euro 100,00) e, conseguentemente, l’ASD/SSD dovrà effettuare il relativo versamento (12,5% di euro 100,00) entro la data del 16.02.2024.   

TUTTE LE SCADENZE PER LA GESTIONE DEL CO.CO.CO. SPORTIVO

Dopo un periodo di “assestamento”, caratterizzato da scadenze flessibili e proroghe, dal 2024 entrano pienamente in vigore i termini ordinari per gli adempimenti connessi alle nuove collaborazioni sportive.

In particolare, per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa di natura “sportiva” le ASD/SSD dovranno:

  • Comunicare al RAS l’inizio del rapporto di collaborazione (UNILAV) entro il giorno 30 del mese successivo a quello di stipula (per leggere la procedura cliccare QUI);
  • Comunicare al RAS l’avvenuto pagamento del compenso (UNIEMENS) entro la fine del mese successivo a quello del pagamento (per leggere la procedura si rimanda alla ns circolare del 12.12.2023);
  • Per i compensi > 5.000 euro, versare i contributi INPS (quota trattenuta dal compenso del collaboratore + quota a carico ASD/SSD) entro il giorno 16 del mese successivo a quello del pagamento del compenso;

Si ricorda, altresì, che gli adempimenti di cui sopra dovranno essere obbligatoriamente gestiti per il tramite di un Consulente del Lavoro nei seguenti casi (prevista apertura posizione INAIL):

  • Stipula di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa di natura “amministrativo gestionale”;
  • il collaboratore supera il limite di euro 15.000,00 di compensi nell’anno.

Con l’occasione si allega nuovo modello di autocertificazione, da far compilare al collaboratore prima di procedere la pagamento per verificare se assoggettare il compenso a trattenute previdenziali (in caso di superamento, in capo al collaboratore, del limite di euro 5.000 di compensi l’anno) e a trattenute fiscali (in caso di superamento, in capo al collaboratore, del limite di euro 15.000 di compensi l’anno).

PAGAMENTO CANONE RAI SPECIALE ENTRO IL 31 GENNAIO

La la detenzione di “uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive in esercizi pubblici, in locali aperti al pubblico o comunque fuori dell’ambito familiare” comporta il pagamento entro il 31 gennaio del canone speciale Rai nelle seguenti misure: 

– TV € 203,70 (se in unica soluzione entro) altrimenti € 103,93 a semestre (con scadenza 31 gennaio e 31 luglio), oppure € 54,03 a trimestre (scadenza 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre).

– Radio: € 29,94 annuale, € 15,28 se pagato semestralmente o € 7,95 se pagato trimestralmente.

Il canone è dovuto per tutte le apparecchiature munite di sintonizzatore per la ricezione del segnale (terrestre o satellitare) di radiodiffusione dall’antenna radiotelevisiva. I PC, anche collegati in rete, ove consentano l’ascolto e/o la visione dei programmi radiotelevisivi via Internet, quindi senza ricezione del segnale terrestre o satellitare, non sono assoggettabili a canone.

Con nota del 22 febbraio 2012 il Ministero dello Sviluppo Economico-Dipartimento per le Comunicazioni ha precisato che una TV è soggetta a canone anche se privata del sintonizzatore ed usata, ad esempio, solo per la visione di DVD.

Il Canone “speciale” (categoria E) va pagato spontaneamente tramite bollettino postale, carta di credito o domiciliazione bancaria e non tramite addebito nella fattura per il pagamento dell’energia elettrica (modalità solo per uso “privato”).

OBBLIGO ISCRIZIONE INAIL PER ASD/SSD

Si è discusso molto sull’obbligo di iscrizione INAIL a carico di ASD/SSD soprattutto nel primo periodo di vigenza della Riforma dello Sport (estate 2023).

Con circolare n. 46 del 27/10/2022 l’INAIL ha definitivamente chiarito che sono tenute ad aprire una posizione INAIL le ASD/SSD che annoverano le seguenti forme di collaborazione:

– i lavoratori subordinati;

– gli atleti in apprendistato;

– i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale;

– i prestatori di lavoro occasionale.

Non sono pertanto soggetti a tutela assicurativa dell’INAIL:

– i lavoratori sportivi titolare di collaborazione coordinata e continuativa, ai quali si applica esclusivamente la tutela assicurativa obbligatoria stipulata con la propria FSN/DSA/EPS a seguito di tesseramento;

– gli sportivi dilettanti che svolgono attività in forma volontaria;

– i lavoratori sportivi autonomi ex art. 2222 c.c. (con partita IVA).