18 Dicembre 2023 – Info Pillole
VENDITA BIGLIETTI D’INGRESSO ALLE GARE SPORTIVE
Per richiedere il pagamento del biglietto d’ingresso ad una gara o altre manifestazioni sportive organizzate da una ASD/SSD bisogna recarsi prima alla SIAE che fornisce i titoli d’ingresso da vendere e consegna all’ASD/SSD anche alcuni modelli compilativi.
Per ogni gara o evento sportivo per il quale viene fatto pagare il biglietto d’ingresso bisogna compilare il mod SD/1 con particolare riferimento ai dati relativi ai biglietti venduti, indicando il numero del primo biglietto utilizzabile e del suo importo. Al termine dell’esercizio sociale va compilato il mod SD/3 per indicare i dati di tutti i biglietti emessi durante l’anno e relative rimanenze di biglietti non utilizzati andandone a specificare la tipologia, la serie, la numerazione ed il prezzo che andranno a costituire la dotazione iniziale dell’esercizio successivo.
L’incasso del prezzo di vendita dei titoli d’ingresso è considerato un ricavo di natura commerciale gravato da IVA al 10% (o 22% quando il prezzo del biglietto supera15 euro) e comporta i seguenti adempimenti:
- Annotazione dei corrispettivi sul Registro IVA;
- Versamento dell’IVA a debito (nella misura del 50%);
- Pagamento imposte (circa 1%) in sede di dichiarazione dei redditi della ASD.
IL LIMITE DI 150 EURO DEI RIMBORSI SPESA AI VOLONTARI
Proviamo a sfatare il “mito” delle 150 euro mensili da corrispondere ai VOLONTARI delle ASD/SSD.
Anzitutto ricordo che la prestazione di volontario NON può essere retribuita in alcun modo, tantomeno con rimborsi di natura “forfetaria”.
Per questo motivo le 150 euro citate nell’art.29 del D.Lgs.36/2021 non rappresenta un limite al di sotto del quale poter riconoscere un rimborso “forfetario” di spesa al volontario.
Entro il limite dei 150 euro mensili è consentito alle ASD/SSD di erogare rimborsi per le spese di trasferta a fronte di una semplice autocertificazione nella quale il collaboratore volontario attesta il sostenimento delle stesse senza dover esibire i giustificativi (fatture, scontrini, ecc.) che, in ogni caso, il volontario è tenuto a conservare in caso di controlli.
Ovviamente parliamo di rimborsi che attengono ai capitoli di spesa (vitto, alloggio, viaggio e trasporto) previamente stabiliti dalla ASD/SSD con verbale del CD.
Si ricorda, inoltre, che nel caso in cui l’ASD/SSD non abbia posto limiti quantitativi sarebbe possibile riconoscere rimborsi anche di importi maggiori di euro 150 al mese a condizione che la spesa sostenuta venga documentata.
LE ATTIVITA’ OBBLIGATORIE DELLA ASD/SSD
Le attività tipiche delle ASD/SSD, necessarie per la permanenza nel RASD, possono riassumersi nelle seguenti categorie
ATTIVITA’ SPORTIVA – L’organizzazione e/o la partecipazione a competizioni sportive territoriali, nazionali ed internazionali approvate e/o indette dalla Federazione o altre Ente che l’ha riconosciuto ai fini sportivi e affiliato.
ATTIVITA’ DIDATTICA – L’organizzazione o la partecipazione a corsi di avviamento allo sport e per la pratica della disciplina sportiva organizzati direttamente dalla Federazione o altre Ente che l’ha riconosciuto ai fini sportivi e affiliato e/o dall’ASD/SSD.
ATTIVITA’ FORMATIVA – Le iniziative finalizzate alla formazione e all’aggiornamento dei tesserati della Federazione o altre Ente che l’ha riconosciuto ai fini sportivi e affiliato, incluse le attività di divulgazione dei valori dello sport quale
strumento di miglioramento della vita e della salute, nonché mezzo di educazione e di sviluppo sociale, con particolare attenzione a temi come la tecnica della disciplina sportiva, i controlli sanitari, le norme di sicurezza dei tesserati e l’ordinamento sportivo.
E’ ancora dibattuto il tema se la Legge imponga l’esercizio congiunto delle predette attività oppure (tesi prevalente) sia sufficiente l’avvio di almeno una delle stesse.
A CARICO DELLE ASD/SSD ANCHE I “CONTRIBUTI ASSISTENZIALI”
Le ASD/SSD che hanno lavoratori sportivi titolari di contratti di co.co.co., in alcuni casi, sono chiamate a versare i contributi INPS sui compensi percepiti oltre al soglia esente di euro 5.000,00 annui (misurata in capo al percettore) sia per garantire le prestazioni pensionistiche (IVS) ma anche per finanziare le prestazioni assistenziali (maternità, malattia, degenza ospedaliera e disoccupazione).
Questo chiarimento è stato reso noto da INPS con propria Circolare 88/2023.
In sostanza l’aliquota INPS da applicare è del:
– 24% se il collaboratore è già assicurati ad altre forme di previdenza obbligatoria;
– 27,03% (25% + 2,03%) per i collaboratori che non sono assicurati ad altre forme di previdenza obbligatoria
Ricordo che l’onere contributivo è posto per 1/3 a carico del collaboratore e per 2/3 a carico del committente e che fino al 31/12/2027 opera la riduzione della base imponibile nella misura del 50%.