31 marzo 2024 – Info Pillole
OBBLIGO PARTITA IVA PER TUTTE LE ASD
Alla luce dell’attuale normativa IVA i ricavi realizzati delle ASD/SSD per i corsi sportivi erogati a favore di soci e/o tesserati sono “fuori campo IVA” ovvero totalmente escluse dalla casistica per l’applicazione di questo tributo. Infatti, le ASD che hanno solo questa tipologia di entrata (oltre all’incasso della “quota associativa” annuale) possono gestire la loro attività senza Partita IVA.
Quando i corsi sportivi sono rivolti a terzi oppure hanno ad oggetto discipline sportive non riconosciute, il relativo ricavo rientra nel campo di applicazione dell’IVA ma risulta “esente”, ovvero non gravato dall’imposta seppur soggetto ad essa. In questo caso, dunque, le ASD saranno obbligate ad aprire la Partita IVA.
Dal 01.01.2025 anche i ricavi conseguiti delle ASD per i corsi sportivi erogati a favore di soci e/o tesserati saranno inclusi nel campo di applicazione dell’IVA seppur in “esenzione”. Conseguentemente le ASD oggi in possesso del solo Codice Fiscale che erogano corsi sportivi a pagamento a favore solo di soci e/o tesserati, dal 01.01.2025 saranno costrette ad aprire la Partita IVA.
DUBBI SULLA SOGLIA DI ESENZIONE DI 5.000 EURO
In tema di esenzione contributiva dei compensi sportivi (limite dei 5.000 euro) l’INPS sembra interpretare la questione in un modo non troppo conveniente per il collaboratore.
In tema di esenzione contributiva dei compensi sportivi (limite dei 5.000 euro) l’INPS sembra interpretare la questione in un modo non troppo conveniente per il collaboratore.
Come noto dal 1° luglio 2023 viene introdotta una soglia di esenzione contributiva sui compensi sportivi percepiti fino a 5.000,00 euro annui. Sul compenso eccedente tale soglia, fino al 31 dicembre 2027, il contributo INPS è dovuto nei limiti del 50% per cento dell’imponibile contributivo ed è a carico dell’ASD/SSD nella misura dei 2/3,
Al fine di monitorare il superamento della soglia ogni ASD/SSD prima di procedere all’erogazione del compenso deve, per obbligo di legge, farsi rilasciare una dichiarazione dal collaboratore in cui questi dichiari, con riferimento a tutti i rapporti di collaborazione (compresi quelli intercorsi con altri committenti), il totale dei compensi percepiti fino a quel momento.
Ebbene, con Circolare n. 88/2023 l’INPS sosterrebbe che concorrono alla determinazione della predetta soglia (€ 5.000,00 annui), oltre ai compensi per co.co.co sportivo e lavoro autonomo professionale, anche i compensi per lavoro autonomo occasionale svolta sia in ambito sportivo che in altri settori (questi ultimi soggetti alla ritenuta d’acconto del 20% di natura fiscale).
QUANDO IL COLLABORATORE SPORTIVO DEVE ISCRIVERSI ALL’INPS
Il collaboratore che stipula un contratto di co.co.co. sportivo deve iscriversi ad INPS gestione separata come “parasubordinato”. Tale iscrizione è a carico del collaboratore sportivo.
La domanda di iscrizione alla Gestione Separata può essere effettuata tramite i servizi online dal sito www.inps.it ovvero telefonicamente al numero 803 164 gratuito da rete fissa ovvero al numero 06164164 da rete mobile. È inoltre possibile presentare la domanda di iscrizione tramite intermediari abilitati.
Una volta iscritto alle gestione separata INPS non è previsto l’obbligo in capo all’iscritto di comunicare eventuali cessazioni o sottoscrizioni di ulteriori contratti di collaborazione.
E’ previsto, sempre a carico del collaboratore, l’iscrizione ad una diversa sezione della Gestione INPS di appartenenza nel caso di avvio attività professionale. Per cui se un collaboratore sportivo, inizialmente iscritto alla Gestione Separata a seguito superamento del limite di 5.000 euro annui di compensi ricevuti, dovesse successivamente intraprende la stessa attività ma come professionista non iscritto ad albi o casse professionali, questi dovrà iscriversi alla Gestione separata come professionista.
SAFEGUARDING POLICY – NUOVI OBBLIGHI PER ASD/SSD
La Riforma dello Sport ha introdotto obblighi a carico delle ASD/SSD in tema di Safeguarding Policy.
In particolare viene chiesto redigere e condividere fra gli associati un documento chiamato Modello Organizzativo di Gestione e Controllo (MOG) che contenga misure preventive e di tutela dei minori e delle persone vulnerabili e non, contro abusi, violenze e discriminazioni.
A tal fine l’ASD/SSD deve nominare anche un Responsabile adeguatamente informato sulle criticità e responsabilità del ruolo assunto.
Ogni ASD/SSD è soggetta ad adempiere a tali obblighi entro dodici mesi dall’emanazione di specifiche Linee Guida che ogni Federazione, Ente di Promozione e Disciplina Sportiva Associata dovrebbe avere già emanato.
Il mancato rispetto delle norme citate potrebbe comportare la perdita della iscrizione al RASD.