NUOVE NORME FISCALI PER GLI ETS
Gli aspetti fiscali di un ETS dipendono dalla sua natura che può variare ogni anno in base alle risultanze economiche e le scelte gestionali dell’Ente stesso. E’ infatti prevista una distinzione tra:
- ETS “non commerciali”;
- ETS “commerciali”.
Per inquadrare un ETS in una delle due categorie occorre “pesare” le entrate che l’Ente ha avuto durante l’esercizio sociale con riferimento a ciascuna Attività di Interesse Generale (clicca QUI per vedere elenco). Una volta verificato se l’Ente risulta “commerciale” o “non commerciale” sarà possibile definirne gli aspetti fiscali che, appunto, variano a seconda della sua natura.
Ad oggi la normativa fiscale introdotta dal Codice del Terzo Settore non è ancora operativa ma lo sarà probabilmente dal 01.01.2025.
Sono considerate “non commerciali” le Attività di Interesse Generale svolte con le seguenti modalità:
- a titolo gratuito;
- con ricavi che non superino di oltre il 6% i relativi costi.
Sono considerate “commerciali” le Attività di Interesse Generale i cui ricavi superino di oltre il 6% i relativi costi.
Alle norme generali di cui sopra si aggiungono una serie di eccezioni e deroghe che, a prescindere la rapporto fra ricavi e relativi costi, considerano come “non commerciali“ le seguenti attività:
- vendita di beni acquistati da terzi a titolo gratuito (solo per ODV e APS)
- cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari (solo per ODV);
- somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili (solo per ODV);
- vendita di servizi rientranti fra le attività istituzionali nei confronti di soci, familiari conviventi e altre Associazioni che svolgono le medesime attività (solo per APS);
- le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni se cedute prevalentemente a propri soci e familiari conviventi (solo per APS);
- la somministrazione di alimenti e bevande e l’organizzazione di viaggi e soggiorni turistici a condizione che tali attività siano strettamente complementari a quelle istituzionali, siano svolte nei confronti di soci, familiari conviventi e altre Associazioni che svolgono le medesime attività, non ci si avvalga di strumenti pubblicitari (solo per APS ricomprese tra gli enti assistenziali riconosciuti dal Ministero dell’Interno).
Sono, allo stesso modo, considerate “commerciali” le seguenti attività:
- le cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita;
- le somministrazioni di pasti;
- le erogazioni di acqua, gas, energia elettrica e vapore;
- le prestazioni alberghiere, di alloggio, di trasporto e di deposito;
- le prestazioni di servizi portuali e aeroportuali;
- gestione di spacci aziendali e di mense;
- organizzazione di viaggi e soggiorni turistici;
- gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale;
- pubblicità commerciale;
- telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari.
Una volta stabilita la modalità (commerciale o non commerciale) con la quale viene svolta ogni Attività di Interesse Generale bisogna confrontare i relativi ricavi.
PIATTO A (ENTRATE NON COMMERCIALI-PROVENTI) | PIATTO B (ENTRATE COMMERCIALI-RICAVI) |
Attività di interesse generale svolte con modalità non commerciali | Attività di interesse generale svolte con modalità commerciali |
Contributi, sovvenzioni, liberalità, quote associative | Attività diverse (escluse le sponsorizzazioni) |
Valore normale delle cessioni o prestazioni gratuite (proventi figurativi) |
Se le entrate di cui al “piatto A” sono prevalenti rispetto a quelle di cui al “piatto B”, l’ETS sarà considerato “non commerciale”. Al contrario un ETS sarà considerato “commerciale” se a prevalere sono le entrate di cui al “piatto B”.
Gli ETS di natura “non commerciale” dovranno tassare, ai fini IRES, solamente le Attività di Interesse Generale svolte con modalità commerciale e le attività diverse potendo usufruire di un particolare regime fiscale agevolato.
Gli ETS di natura “commerciale” dovranno tassare le attività svolte, comprese quelle esercitate con modalità non commerciali, senza la previsione di alcun regime di tassazione agevolata.