COLLABORATORI SPORTIVI “MINORI” DI UNA ASD/SSD

Una ASD/SSD può retribuire un collaboratore sportivo che abbia almeno 16 anni ai sensi del D.Lgs. 36/2021, ma con alcune precisazioni e limitazioni da rispettare:

  • Il collaboratore deve svolgere attività sportiva o amministrativo-gestionale coerente con gli obiettivi statutari dell’ASD/SSD;
  • Le mansioni devono essere compatibili con la giovane età del collaboratore, senza pregiudicarne la salute, lo sviluppo psicofisico o il percorso scolastico.

Per i collaboratori sportivi minori di almeno 16 anni, è necessario rispettare le disposizioni previste dal Codice del Lavoro per i minorenni, tra cui:

  • Obbligo scolastico: Il collaboratore deve aver assolto l’obbligo scolastico (fino ai 16 anni).
  • Autorizzazione dei genitori o tutori: È necessario il consenso scritto dei genitori o di chi ne esercita la potestà genitoriale.
  • Certificazione medica: Deve essere garantita l’idoneità psicofisica del collaboratore allo svolgimento dell’attività.

Inoltre:

  • Non è consentito affidare al minorenne mansioni che possano mettere a rischio la salute o la sicurezza, come stabilito dalla normativa generale sul lavoro minorile.
  • Le attività devono essere compatibili con gli impegni scolastici e il diritto al riposo e al tempo libero.

l collaboratore sportivi minori di almeno 16 anni potrà essere inquadrato dalla ASD/SSD mediante:

  • Rapporto di collaborazione autonoma (es. co.co.co);
  • Incarico di collaborazione gratuita (volontario).

Quando svolge la propria opera a titolo “gratuito” e allo stesso potrà essere riconosciuto un rimborso “forfetario” ma solo in occasione di gare o altre manifestazioni sportive e sulla base di apposite prescrizioni deliberate dalla Federazione o Ente affiliante (per dettagli sul rimborso “forfetario” clicca QUI).

Per instaurare il rapporto, la ASD o SSD deve predisporre:

  1. Lettera di incarico che specifichi il tipo di attività, il compenso e la durata.
  2. Autorizzazione genitoriale.
  3. Certificato medico (se richiesto per la specifica attività sportiva).
  4. Comunicazione al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (RUNTS).

Per i collaboratori sportivi minorenni, l’ASD o SSD non è obbligata a richiedere il certificato penale del casellario giudiziale (per dettagli clicca QUI), in quanto tale certificato non esiste per i minorenni. Tuttavia, è buona prassi richiedere un’autocertificazione ai genitori o tutori legali (per scaricare facsimile clicca QUI) per garantire che non vi siano ostacoli alla collaborazione e tutelare l’ASD/SSD.