I CORSI SVOLTI DA ETS CON IVA?

Gli Enti del Terzo Settore che organizzano corsi, laboratori e attività formative devono prestare attenzione al corretto trattamento IVA dei corrispettivi incassati.

A tal fine occorre verificare il tipo di servizio svolto e, in secondo luogo, distinguere tra attività rivolte ai soci e attività rivolte a terzi. Nel caso delle APS rileva, inoltre, il regime fiscale adottato dall’ente.

In linea generale, per gli ETS la norma di riferimento è l’art. 10, comma 1, n. 20), DPR 633/1972, che prevede l’esenzione IVA per le prestazioni educative, didattiche e formative, comprese quelle di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione professionale.

Non tutti i “corsi” svolti da un ETS, tuttavia, possono godere di questa agevolazione in quanto:

  • se l’attività ha reale contenuto educativo, didattico o formativo, può essere esente IVA;
  • se invece è prevalentemente ricreativa, ludica, aggregativa, esperienziale o di intrattenimento, l’esenzione IVA è difficilmente sostenibile.

A titolo esemplificativo e non esaustivo l’esenzione IVA si potrebbe applicare a:

  • corsi di lingua o informatica o robotica, ecc.;
  • formazione professionale, aggiornamento, riqualificazione;
  • laboratori artistici o culturali con programma educativo

L’esenzione IVA è, invece, meno sostenibile in caso di corsi ricreativi, di intrattenimento o laboratori occasionali privi di reale programma didattico.

Per qualificare una prestazione come educativa, didattica o formativa, è opportuno che l’ETS possa dimostrare almeno questi elementi:

  • programma del corso e obiettivi formativi;
  • durata, calendario e modalità di svolgimento;
  • presenza di docenti, educatori, tutor o formatori incaricati;
  • coerenza con le attività statutarie dell’ente ed eventuale materiale didattico o attestato finale.

Per le APS, in particolare, la valutazione ai fini IVA può cambiare a seconda che l’attività sia rivolta ai soci oppure a soggetti terzi.

Per le APS, in particolare, la valutazione ai fini IVA può cambiare a seconda che l’attività sia rivolta ai soci oppure a soggetti terzi.

Quando invece la prestazione è resa a terzi non soci, l’APS deve porsi la questione IVA in modo più puntuale:

  • se l’APS applica il regime forfetario art. 86 CTS, il corrispettivo non rileva ai fini IVA;
  • se l’APS non applica l’art. 86 CTS, occorre distinguere la prestazione sarà esente IVA se è realmente educativa, didattica o formativa ai sensi dell’art. 10, n. 20), DPR 633/72 altrimenti soggetta ad IVA 22%