I VANTAGGI FISCALI DELLE DONAZIONI AGLI ETS
Le erogazioni liberali (o donazioni) effettuate a favore degli ETS consentono di ottenere dei benefici fiscali diversi a seconda del soggetto erogatore e del tipo di ETS percipiente.
Il vantaggio fiscale può consistere in una:
- Detrazione: una parte della donazione abbatte l’imposta lorda sul reddito del donante;
- Deduzione: una parte della donazione diminuisce il reddito su cui viene calcolata l’imposta.
Se la donazione viene effettuata da persone fisiche si potrà scegliere se:
- Detrarre (fino ad un massimo di 30.000 euro) il 30% della donazione (oppure il 35% se il beneficiario è una ODV) dall’imposta sul reddito. Ad esempio, se le erogazioni liberali effettuate ammontano ad euro 5.000 il debito per le imposte sul reddito del donante sarà diminuito di 1.500 euro (o 1.750 se il beneficiario è una ODV).
- Dedurre dal reddito complessivo, ai fini del calcolo delle imposte sul reddito, quanto erogato a titolo di liberalità fino ad un massimo del 10% dello stesso reddito complessivo. Ad esempio, se le erogazioni liberali effettuate ammontano ad euro 5.000 e il reddito complessivo è di euro 40.000, il reddito su cui calcolare le imposte viene abbattuto di euro 4.000 (10% del reddito complessivo).
Se la donazione viene effettuata da Enti (del Terzo Settore o no) oppure Società è prevista la deduzione dal reddito imponibile, nel medesimo limite del 10% previsto per le persone fisiche.
Ai fini dei vantaggi fiscali la donazione in denaro deve avvenire solo con strumenti di tracciabilità ed essere destinata allo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Nel caso la donazione venga effettuata “in natura” (mediante la cessione a titolo gratuito di uno o più beni) per ottenere le agevolazioni fiscali sarà necessario un documento con il quale il donante certifichi il valore della donazione (per valori superiori a 30.000 è richiesta una perizia giurata) e la dichiarazione dell’ETS beneficiario che attesta il vincolo di destinazione dei beni donati alle svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.