ESENZIONE IMU E IMPOSTA DI REGISTRO PER GLI ETS

La normativa di favore per gli ETS sulle imposte indirette, previa autorizzazione della UE, entrerà pienamente in vigore dal 2023. Alcune agevolazioni, tuttavia, sono già in vigore solo per ONLUS, ODV e APS iscritte ai relativi Registri nazionali.

Imposte sulle successioni e donazioni

I trasferimenti a titolo gratuito a favore degli ETS godono della esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni e dalle imposte ipotecarie e catastali a condizione che i beni donati vengano utilizzati esclusivamente per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale contenute nello statuto.
Questa particolare norma è già in vigore per ONLUS, ODV e APS iscritte ai relativi Registri nazionali.

Imposte sui trasferimenti immobiliari

Gli atti di acquisto a titolo oneroso e gli atti traslativi o costituitivi di altri diritti reali immobiliari di godimento (es. usufrutto) di beni immobili a favore degli ETS scontano le imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa a condizione che i beni siano direttamente utilizzati, entro cinque anni dal trasferimento, in diretta attuazione degli scopi istituzionali e dell’oggetto sociale.

Imposte sugli atti sociali

Gli atti costitutivi e di tutti gli altri atti connessi allo svolgimento delle attività istituzionale delle DV sono esenti da imposta di registro. Per tutti gli altri ETS, ad esclusione delle imprese sociali in forma di società capitali:

  • Le modifiche statutarie sono esenti da imposta di registro a condizione che abbiano per scopo l’adeguamento al Codice del Terzo Settore;
  • Gli atti costitutivi e quelli di modifica dello statuto, comprese le operazioni di fusione, scissione o trasformazione scontano le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa.

Imposta di bollo

Per i soli ETS “non commerciali” gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni, le attestazioni e ogni altro documento cartaceo o informatico in qualunque modo denominato sono esenti dall’imposta di bollo. Questa particolare norma è già in vigore per ONLUS, ODV e APS iscritte ai relativi Registri nazionali.

IMU e altre imposte locali

Gli immobili posseduti ed utilizzati dagli ETS “non commerciali” esclusivamente per lo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive e di culto (elenco tassativo), sono esenti da IMU. Per i tributi locali diversi da IMU (es TARI) è stata prevista la facoltà per i comuni, le province, le città metropolitane e le regioni di deliberare gli ETS la riduzione o l’esenzione dal pagamento dei tributi di loro pertinenza e dai connessi adempimenti.

Imposta sugli intrattenimenti

Gli ETS, ad esclusione delle imprese sociali in forma di società capitali, sono esenti dall’imposta sugli intrattenimenti (detta anche ISI) a condizione che:

  • Gli eventi siano svolti occasionalmente o in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.
  • Sia data comunicazione, prima dell’inizio di ciascuna manifestazione, alla SIAE.

Tasse di concessione governative

Gli ETS, ad esclusione delle imprese sociali in forma di società capitali, sono esenti dalle tasse sulle concessioni governative per i provvedimenti amministrativi e gli altri atti elencati nella tabella prevista dal D.P.R. 641/1972.

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