OBBLIGO ADEGUAMENTO STATUTO PER ASD / SSD ENTRO IL 30/06/2024
Le nuove norme dettate dal D.Lgs.36/2021 sono in vigore il 1° luglio 2023 e tutte le ASD/SSD dovranno adeguarsi alle nuove disposizioni per non essere cancellate dal RAS (per dettagli sul RAS clicca QUI) e perdere molte delle agevolazioni legate allo status di Ente Sportivo Dilettantistico.
Ogni sodalizio sportivo dovrà modificare entro il 30.06.2024 (termine che proroga la precedente scadenza del 31.12.2023) il proprio statuto integrandolo con le norme del D.Lgs.36/2021 che superano quanto stabilito dall’art.90 della L.289/2022, normativa sulla base della quale sono redatti gli attuali Statuti di ASD/SSD.
Fra le novità più rilevanti si segnalano:
- Le disposizioni dell’art. 90 della l. 289/2002, si limitavano a prevedere , negli oggetti sociali l’organizzazione di attività sportive dilettantistiche compresa l’attività didattica. Negli attuali statuti, si richiede invece l’esercizio in via stabile e principale l’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza alla attività sportiva dilettantistica;
- La legge 289/2002 non fa alcun riferimento alle attività “diverse” da quelle tipicamente sportive (es. sponsorizzazione, noleggio/vendita attrezzatura sportiva, ecc.) mentre la Riforma prevede espressamente che le ASD/SSD possano esercitare dette attività solo se lo statuto lo preveda e se le stesse risultino “secondarie” e “strumentali” all’attività principale secondo criteri e limiti definiti da apposito DPCM;
- Gli attuali statuti prevedono il divieto per gli amministratori delle ASD/SSD di ricoprire la medesima carica in altre ASD/SSD nell’ambito della medesima Federazione sportiva o EPS, la nuova normativa prevede che tale divieto sia riferito a “qualsiasi carica”.
L’obbligo di adeguamento statutario imposto dalla Riforma, in ogni caso, può rappresentare un’opportunità per verificare il rispetto delle norme di cui all’art.148 del TUIR richieste per l’accesso a particolari vantaggi di natura fiscale (es. esenzione corrispettivi da soci). Ci riferiamo a:
- Divieto di distribuzione utili;
- Obbligo di devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento;
- Disciplina uniforme del rapporto associativo;
- Divieto espresso di partecipazione associativa temporanea;
- Diritto per tutti i soci di partecipazione alla vita associativa;
- Previsione a favore di tutti i soci dell’elettorato attivo e passivo;
- Obbligo di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario;
- Principio del voto singolo:
- Sovranità dell’assemblea dei soci e criteri di loro ammissione ed esclusione;
- Criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari e relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti;
- Intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.
Viene introdotta l’esenzione dall’imposta di registro qualora l’ente sportivo disponga la revisione dello statuto al fine di adeguarlo alle previsioni di cui al d.lgs. 36/2021 entro il 31 dicembre 2023.
L’occasione consentirà anche di “rinfrescare” complessivamente l’impianto normativo delle regole di funzionamento interno del sodalizio, intervenendo su alcuni clausole che oggi risultano in contrasto con copiosa giurisprudenza e di introdurre clausole per snellire la gestione di alcuni adempimenti interni Ad esempio:
- Eliminare la modalità di convocazione delle assemblee tramite “affissione avviso in bacheca” in luogo di strumenti più attuali e idonei a garantire la partecipazione attiva dei soci alla vita associativa (es. mail, strumenti social, ecc.);
- Assicurare il diritto di voto al socio minorenne per il tramite di chi ne ha la responsabilità genitoriale.
- Prevedere modalità di gestione delle assemblee a distanza (videoconferenze);
- Semplificare la procedura di ammissione a socio mediante delega di accettazione ad un singolo consigliere.