COLLABORATORI SPORTIVI “MINORI” DI UNA ASD/SSD
Una ASD/SSD può retribuire un collaboratore sportivo che abbia almeno 16 anni ai sensi del D.Lgs. 36/2021, ma con alcune precisazioni e limitazioni da rispettare:
- Il collaboratore deve svolgere attività sportiva o amministrativo-gestionale coerente con gli obiettivi statutari dell’ASD/SSD;
- Le mansioni devono essere compatibili con la giovane età del collaboratore, senza pregiudicarne la salute, lo sviluppo psicofisico o il percorso scolastico.
Per i collaboratori sportivi minori di almeno 16 anni, è necessario rispettare le disposizioni previste dal Codice del Lavoro per i minorenni, tra cui:
- Obbligo scolastico: Il collaboratore deve aver assolto l’obbligo scolastico (fino ai 16 anni).
- Autorizzazione dei genitori o tutori: È necessario il consenso scritto dei genitori o di chi ne esercita la potestà genitoriale.
- Certificazione medica: Deve essere garantita l’idoneità psicofisica del collaboratore allo svolgimento dell’attività.
Inoltre:
- Non è consentito affidare al minorenne mansioni che possano mettere a rischio la salute o la sicurezza, come stabilito dalla normativa generale sul lavoro minorile.
- Le attività devono essere compatibili con gli impegni scolastici e il diritto al riposo e al tempo libero.
l collaboratore sportivi minori di almeno 16 anni potrà essere inquadrato dalla ASD/SSD mediante:
- Rapporto di collaborazione autonoma (es. co.co.co);
- Incarico di collaborazione gratuita (volontario).
Quando svolge la propria opera a titolo “gratuito” e allo stesso potrà essere riconosciuto un rimborso “forfetario” ma solo in occasione di gare o altre manifestazioni sportive e sulla base di apposite prescrizioni deliberate dalla Federazione o Ente affiliante (per dettagli sul rimborso “forfetario” clicca QUI).
Per instaurare il rapporto, la ASD o SSD deve predisporre:
- Lettera di incarico che specifichi il tipo di attività, il compenso e la durata.
- Autorizzazione genitoriale.
- Certificato medico (se richiesto per la specifica attività sportiva).
- Comunicazione al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (RUNTS).
Per i collaboratori sportivi minorenni, l’ASD o SSD non è obbligata a richiedere il certificato penale del casellario giudiziale (per dettagli clicca QUI), in quanto tale certificato non esiste per i minorenni. Tuttavia, è buona prassi richiedere un’autocertificazione ai genitori o tutori legali (per scaricare facsimile clicca QUI) per garantire che non vi siano ostacoli alla collaborazione e tutelare l’ASD/SSD.