29 settembre 2020 – Info Pillole

ESCLUSIONE DEL SOCIO DA ASD 

Il socio di ASD può essere escluso dal sodalizio solo qualora ricorrano cause previste dallo Statuto sociale. Non si può pensare di depennare un soggetto dal libro soci se lo stesso non frequenta più il circolo, perchè la qualità di socio è a tempo indeterminato.
Fra le cause di esclusione più ricorrenti c’è sicuramente la morosità nel pagamento della quota associativa e/o delle rette dei corsi sportivi, ma la procedura che porta alla materiale esclusione del socio, anche se non prevista da specifiche norme, deve prevedere alcuni passaggi formali:
– messa in mora;
– delibera del CD (assemblea dei soci) per provvedimento esclusione;
– notifica della delibera all’interessato (anche a mezzo mail) per garantire eventuale ricorso;
– annotazione del provvedimento sul libro soci.
E’ consigliabile prevedere in statuto in modo chiaro elencandoli, i casi che determinano l’esclusione del socio evitando formule generiche ed opinabili che possano prestare il fianco a giudizi postumi di legittimità.

 

ATTIVITA’ DI SEGRETERIA NELLA ASD

La collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale resa in favore di ASD/SSD è il contratto tipico per normare le mansioni diverse dalle collaborazioni sportive “pure”, come ad esempio la segreteria, la raccolta delle iscrizioni, tenuta della cassa, gestione della contabilità, della corrispondenza, ecc.
Anche in questo caso i percettori godono della esenzione fiscale per compensi percepiti fino a 10.000 euro l’anno.
Le attività in questione, però, devono esser svolte senza “professionalità” o meglio senza conoscenze tecnico-giuridiche collegabili all’attività di lavoro autonomo esercitata abitualmente (es. un Commercialista titolare di partita IVA non può usufruire di questa tipologia di contratto) ovvero di “abitualità”, intesa come attività ripetitive, stabili e sistematicità di comportamenti che potrebbero ricondurre il rapporto come “subordinato”.
Questi contratti prevedono le formalità della preventiva comunicazione al Centro per l’Impiego e della predisposizione e bollatura del cedolino paga (oltre agli adempimenti dichiarativi connessi).

 

ORGANIZZARE UN EVENTO SPORTIVO

Quando una ASD/SSD organizza gare amatoriali a livello locale dovrà avere la massima cura per garantire la sicurezza degli atleti e dei partecipanti in genere (es. pubblico) garantendo il presidio medico e le altre misure dettate dalla Federazione sportiva di riferimento.
Laddove, ad esempio, le norme federali impongano la presenza di personale medico non sarà sufficiente fare riferimento al personale paramedico.
In mancanza di specifiche norme gli organizzatori dovranno in ogni caso agire con la massima diligenza e prudenza, prevedendo tutte le misure di sicurezza ritenute necessarie tenendo conto della tipologia di sport praticato, del livello di rischio connesso alla manifestazione, della tipologia dell’impianto sportivo, della presenza o meno del pubblico e di tutte le altri componenti che solo l’organizzatore può conoscere.
In caso di danni recati a partecipanti e/o terzi che siano riconducibili alla incuria o trascuratezza delle misure di sicurezza da parte degli organizzatori le conseguenze possono avere risvolti penali

 

A CHI SPETTA L’ESENZIONE DEI COMPENSI SPORTIVI

Non è ancora pacifica la questione su chi abbia accesso alle agevolazioni fiscali dei compensi sportivi (esentasse fino a 10.000 euro anno).
Spetta a tutti coloro i quali lavorano nel mondo dello sport dilettantistico anche in via “principale” oppure solo a chi lo fa per “diletto”, potendo contare su altro lavoro svolto in via prevalente?
In base anche alle indicazioni della Circolare 1/2016 dell’Ispettorato Nazionale Lavoro possiamo affermare che le agevolazioni spettano quando:
– Il collaboratore lavora nell’ambito di attività riconosciute come “sportive” dal CONI collaborando con una ASD/SSD iscritta al registro CONI;
– Vengono svolte mansioni di carattere sportivo espressamente previste e disciplinate dalla Federazione o EPS di appartenenza;
– La prestazione lavorativa non è riconducibile a lavoro subordinato o a lavoro “professionale” (es. il personal trainer che effettua prestazioni a “non tesserati”)