LE NUOVE APS

L’Associazione di Promozione Sociale (APS) è una particolare categoria di Ente del Terzo Settore (ETS), che svolge una o più attività di interesse generale (AIG) esclusivamente o prevalentemente a favore dei propri associati e dei loro familiari.

Per sapere cosa sono le attività di interesse generale (AIG) clicca QUI.

Le APS possono svolgere anche attività diverse dalle attività di interesse generale (AIG) a patto che:

  • l’atto costitutivo o lo statuto lo consenta.
  • tali attività risultino essere secondarie e strumentali rispetto alle AIG.
  • i relativi ricavi siano < 30% delle entrate complessive o < 66% dei costi complessivi.

Il numero minimo di soci necessari per la costituzione ed il mantenimento della qualifica di APS è pari a 7 soggetti persone fisiche o a 3 APS. Se successivamente alla costituzione il numero di associati diviene inferiore a quello sopra indicato, lo stesso deve essere integrato entro un anno.

Le APS sono obbligate ad utilizzare l’acronimo “APS” se iscritte nella sezione b) del RUNTS.

Le APS si avvalgono, al pari delle ODV, in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. Possono, altresì, avvalersi di lavoratori dipendenti o di lavoratori autonomi, anche dei propri associati al fine di garantire lo svolgimento delle attività di interesse generale.

Nelle APS il numero di lavoratori dipendenti e parasubordinati impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

Le attività di interesse generale possono essere svolte con “modalità commerciale” (quando ricavi – costi > 6%) o con “modalità non commerciale” (quando ricavi – costi < 6%). Le attività svolte in modalità commerciale sono soggette a tassazione (IRES) ma le APS, entro certi limiti, possono godere di particolari regimi fiscali di vantaggio.

Quando le attività di interesse generale sono svolte nei confronti dei soci (e familiari) si considerano svolte in ogni caso in modalità non commerciale (utili non tassati), anche se in presenza di una marginalità (ricavi – costi) > 6%.

Nelle APS sono considerate svolte in modalità non commerciale (utili non tassati) anche le seguenti attività, seppur diverse da quelle di interesse generale:

  • cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati e ai familiari conviventi degli stessi verso pagamento di corrispettivi specifici in attuazione degli scopi istituzionali.
  • vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall’organizzazione senza alcun intermediario e sia svolta senza l’impiego di mezzi organizzati.

Solo se svolte da APS le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell’interno ai sensi della L. 287/1991, si considerano svolte in modalità non commerciale (utili non tassati) anche le seguenti attività:

  • somministrazione di alimenti e bevande effettuata presso le sedi in cui viene svolta le attività di interesse generale.
  • organizzazione di viaggi e soggiorni turistici.

Tuttavia, per avere lo sgravio fiscale degli utili realizzati mediante queste attività, bisogna rispettare le seguenti condizioni:

  • Le predette attività devono risultare strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali ed effettuate nei confronti di soci (e familiari).
  • Per lo svolgimento delle stesse non ci si deve avvalere di alcuno strumento pubblicitario o comunque di diffusione di informazioni a soggetti terzi, diversi da soci (e familiari).

Il nuovo CTS favorisce le APS riconoscendo particolari vantaggi fiscali ai soggetti che supportano le attività istituzionali mediante erogazioni liberali per dettagli clicca QUI).